Circolare numero 127 del 12-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e per i giovani di cui all’art. 22 della legge n. 56/1987. Viene chiarito che, in coerenza con la delibera n. 57/1991 e la circolare n. 274/1991, tali lavoratori devono essere considerati a tutti gli effetti come lavoratori a tempo indeterminato anche durante il periodo agevolato, con conseguente spettanza delle indennità di malattia se appartenenti a categoria avente diritto. La nuova impostazione si applica anche ai casi pregressi non prescritti o non coperti da giudicato, con indicazioni operative distinte per lavoratori ancora in servizio e per quelli cessati.
Prestazioni economiche di malattia per lavoratori ex apprendisti e lavoratori ex art. 22 legge n. 56/1987
Prestazioni di malattia per apprendisti ed ex apprendisti ai sensi della legge n. 56/1987
La circolare interviene per coordinare le istruzioni già fornite in materia di prestazioni economiche di malattia con l’orientamento successivamente espresso dall’Istituto. Viene chiarito che i lavoratori interessati dalle agevolazioni contributive previste dagli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987 devono essere considerati, per gli effetti previdenziali rilevanti, come lavoratori a tempo indeterminato.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama in primo luogo la circolare n. 58 PMMC/251 del 27.10.1987, con la quale era stata riconosciuta l’erogabilità delle prestazioni economiche di malattia nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge in oggetto, conservano per un anno dopo la trasformazione del rapporto i benefici contributivi previsti dalla normativa dell’apprendistato. Tale tutela era stata prevista solo per i soggetti appartenenti a categorie aventi titolo alle prestazioni di malattia e per eventi morbosi insorti dopo la trasformazione del rapporto.
Successivamente, con messaggio n. 40730 del 10.12.1987, era stato precisato che i riferimenti normativi contenuti nell’art. 22 della medesima legge non consentivano di riconoscere il diritto alle prestazioni economiche di malattia ai lavoratori in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’art. 14 della legge 29.12.1978, n. 845, per gli eventi insorti nel periodo di applicazione dei benefici contributivi previsti per l’apprendistato.
Nuovo orientamento deliberato dall’Istituto
Con delibera n. 57 del 13.9.1991, richiamata dalla circolare n. 274/1991, il Consiglio di Amministrazione ha però rivalutato la questione, osservando che nelle ipotesi previste dagli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987 l’agevolazione contributiva non incide sulla posizione dei lavoratori interessati. Essi devono pertanto essere considerati a tutti gli effetti lavoratori a tempo indeterminato.
Da tale impostazione derivano diverse conseguenze:
- ai lavoratori di cui alle norme richiamate competono, se del caso, anche le integrazioni salariali;
- i periodi di contribuzione versati nella misura prevista per gli apprendisti devono essere considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti per le prestazioni di disoccupazione;
- la stessa logica si applica anche alle prestazioni economiche di malattia.
Erogabilità delle indennità di malattia
In base al nuovo orientamento, le prestazioni economiche di malattia risultano erogabili anche nei confronti dei lavoratori di cui all’art. 22 della legge n. 56/1987, cioè dei giovani in possesso di diploma di qualifica di istituto professionale o di attestato di qualifica ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo di 6 mesi previsto dalla norma.
Resta ferma la condizione che il lavoratore appartenga a una categoria avente diritto alle prestazioni di malattia. La circolare, quindi, modifica le indicazioni contenute nel precedente messaggio del 1987 per armonizzarle con la successiva delibera dell’Istituto.
Applicazione ai casi già verificatisi
Le nuove disposizioni possono essere applicate anche ai casi pregressi, a condizione che:
- non siano prescritti;
- oppure non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
La circolare consente quindi il riesame delle situazioni ancora giuridicamente aperte, estendendo il nuovo criterio interpretativo anche al passato entro i limiti indicati.
Modalità operative per i lavoratori ancora in servizio
Per i lavoratori che risultano ancora in servizio, le aziende possono procedere alla liquidazione delle indennità spettanti su richiesta dell’interessato, purché:
- non sia trascorso un anno da quando la prestazione sarebbe stata dovuta, ossia dalla scadenza dei periodi di paga per i quali avrebbero dovuto essere effettuate le anticipazioni;
- l’azienda abbia ricevuto nei termini la certificazione di malattia di pertinenza.
Tutta la documentazione relativa deve essere conservata agli atti dell’azienda.
Liquidazioni oltre il termine di un anno e pagamenti diretti
Per le liquidazioni riferite a periodi anteriori al termine annuale, il datore di lavoro può procedere al pagamento e al conguaglio solo previa autorizzazione della competente Sede INPS. Tale autorizzazione è subordinata alla presenza di validi atti interruttivi della prescrizione da parte dell’interessato.
Nei casi non prescritti a pagamento diretto, cioè quando il rapporto di lavoro è nel frattempo cessato, la liquidazione è effettuata dalla Sede INPS in presenza della certificazione di malattia, anche se trasmessa tardivamente o in copia, purché il lavoratore dimostri che il relativo attestato sia stato inoltrato al datore di lavoro nei termini previsti.
Punti principali
Rivalutazione del trattamento per gli apprendisti trasformati in tempo indeterminato
Si richiama la precedente circolare n. 58 PMMC/251 del 27.10.1987, che riconosceva la prestazione di malattia ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per un anno dopo la trasformazione del rapporto, limitatamente ai soggetti aventi diritto e per eventi morbosi insorti dopo la trasformazione.
Estensione del principio ai lavoratori dell’art. 22 della legge n. 56/1987
In origine, con il messaggio n. 40730 del 10.12.1987, era stato escluso il diritto alle prestazioni di malattia per i giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica di cui all’art. 22 della legge n. 56/1987, per gli eventi insorti nel periodo di agevolazione contributiva. La circolare modifica tale orientamento e stabilisce che anche questi lavoratori hanno diritto alle prestazioni di malattia per il periodo di 6 mesi previsto dalla norma, se appartenenti a categoria avente titolo.
Fondamento della nuova impostazione
La delibera n. 57 del 13.9.1991, richiamata dalla circolare n. 274/1991, afferma che l’agevolazione contributiva prevista dagli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987 non incide sulla posizione previdenziale dei lavoratori, che vanno considerati a tutti gli effetti lavoratori a tempo indeterminato. Da ciò discendono, oltre alla malattia, anche l’eventuale spettanza delle integrazioni salariali e la validità dei periodi contributivi ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Applicazione ai casi pregressi
Le nuove disposizioni valgono anche per i casi anteriori non prescritti o per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Modalità di liquidazione per lavoratori ancora in servizio
Per i lavoratori ancora in servizio, le aziende possono liquidare le indennità spettanti su richiesta del lavoratore, a condizione che non sia trascorso un anno da quando la prestazione sarebbe stata dovuta e che la certificazione di malattia sia stata ricevuta nei termini. La documentazione deve essere conservata agli atti aziendali.
Liquidazioni oltre il termine annuale e casi a pagamento diretto
Per periodi anteriori al termine di un anno, il datore di lavoro può procedere al pagamento e al conguaglio solo previa autorizzazione della competente Sede INPS, subordinata alla presenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Nei casi non prescritti a pagamento diretto, quando il rapporto è cessato, la Sede INPS liquida la prestazione se riceve la certificazione di malattia, anche tardivamente o in copia, purché il lavoratore dimostri di averla inviata al datore di lavoro nei termini previsti.
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