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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25458/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Ancona, riformando una precedente assoluzione pronunciata dal Tribunale di Fermo, ha dichiarato due imputati colpevoli di estorsione aggravata e continuata in danno di una persona offesa, oltre a dichiarare estinto per prescrizione un ulteriore reato di falsa attestazione sull'identità personale. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, per entrambi, la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata nel ribaltamento della sentenza assolutoria, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a offrire una lettura alternativa delle prove senza confutare puntualmente le ragioni del proscioglimento di primo grado. Sono state inoltre sviluppate censure specifiche: insussistenza di un contributo concorsuale tipico di uno degli imputati nelle condotte estorsive; mancanza del requisito della minaccia e impropria confusione con condotte meramente suggestive o allarmistiche; travisamento della prova telefonica e dei tabulati; erronea declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 494 c.p. senza assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.; omessa valutazione della diminuente della lieve entità del fatto e vizi sul trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorsi ha inoltre denunciato l'omessa considerazione della memoria difensiva depositata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi, ritenendo violato l'obbligo di motivazione rafforzata nella riforma di una sentenza assolutoria fondata su prova dichiarativa. Ha osservato che la Corte d'appello, pur avendo rinnovato l'istruttoria e ascoltato nuovamente la persona offesa, ha poi fondato il ribaltamento della decisione soprattutto sulle dichiarazioni rese in primo grado, senza dare conto in modo specifico dei contenuti del nuovo esame, delle difformità dichiarative rilevanti e della loro incidenza sulle posizioni degli imputati. Ha quindi affermato che non basta una ricostruzione alternativa dei fatti, ma occorre una motivazione più forte e un confronto critico con il ragionamento assolutorio di primo grado. Richiamati i principi sul necessario rapporto tra rinnovazione della prova orale e overturning, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti; nessuna liquidazione delle spese in favore della parte civile, che non è comparsa in udienza.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 494 c.p.

    Norma del reato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la censura riguardava la mancata assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Invocato come parametro per sostenere che, in presenza di prescrizione, il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione se dagli atti emergeva evidenza liberatoria.

  • art. 81 cpv c.p.

    Richiamato in relazione all'aumento di pena per continuazione.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamato come base normativa dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nei casi di riforma della sentenza assolutoria.

  • art. 6 CEDU

    Usato per collegare l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ai principi convenzionali di equità del processo e di esame dei testimoni.

  • art. 6, par. 3, lett. d), CEDU

    Ritenuto parametro convenzionale che garantisce il diritto dell'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico.

  • art. 562 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello riforma una sentenza assolutoria fondata in modo decisivo su prove dichiarative, non è sufficiente una diversa lettura del compendio probatorio: occorre una motivazione rafforzata, che confuti specificamente il ragionamento del primo giudice e spieghi perché gli elementi già valutati assumano diverso significato dimostrativo.
  • Nei casi di overturning della decisione assolutoria, la rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative decisive non è un adempimento meramente formale: il giudice dell'impugnazione deve valorizzare i contenuti del nuovo esame e confrontarli criticamente con le precedenti dichiarazioni, poiché una valutazione solo cartolare è incompatibile con i principi di oralità e immediatezza.
  • L'apprezzamento della attendibilità di una persona offesa o di un teste decisivo non può fondarsi su inferenze circolari: se il nuovo esame evidenzia smemoratezza, contraddizioni o lacune su circostanze centrali, tali criticità devono essere affrontate esplicitamente e non neutralizzate con affermazioni apodittiche circa un generico timore.
  • In presenza di una sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello può ribaltarne l'esito solo se il nuovo quadro motivazionale supera in modo persuasivo i dubbi posti a base del proscioglimento; non basta sostituire alla prima una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Quando la decisione di merito è annullata per difetto di motivazione rafforzata nella riforma assolutoria, i motivi ulteriori sul concorso di persone, sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla prescrizione e sul trattamento sanzionatorio restano assorbiti se non incidono autonomamente sull'esito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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