Sentenza del 28/06/2019 n. 17526 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento fiscale relativo all'anno 2005, con cui erano stati rettificati reddito, ricavi, IRES, IRAP e IVA in conseguenza della presunta sottofatturazione della vendita di dodici unità abitative. In particolare, ha sostenuto che la verifica della Guardia di Finanza fosse illegittima perché l'accesso presso la sede legale, coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico, sarebbe avvenuto con la sola autorizzazione del Procuratore della Repubblica e senza una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale della Guardia di Finanza. Ha inoltre lamentato che i giudici di merito non avessero acquisito la documentazione necessaria a verificare la legittimità degli atti utilizzati per l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla mancanza dell'autorizzazione del comandante territoriale, affermando che la Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può accedere nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale senza tale specifica autorizzazione scritta. Ha inoltre dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, poiché la società non aveva indicato specificamente quali atti sarebbero stati inutilizzabili e gravava su di essa l'onere di provare l'illegittima acquisizione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 13.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
La disposizione disciplina gli accessi e le verifiche ai fini IVA. Secondo la Corte, nel caso di accesso della Guardia di Finanza presso locali adibiti ad attività commerciale o industriale, non è necessaria una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale, oltre agli eventuali provvedimenti richiesti dalla natura del luogo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
La norma regola i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza ai fini delle imposte dirette. È stata interpretata coordinandola con l'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35
La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad aziende industriali o commerciali ed eseguire verificazioni e ricerche per controllare il rispetto della normativa finanziaria, senza necessità dell'autorizzazione scritta richiesta per gli accessi effettuati dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 2697 del codice civile
Chi eccepisce l'illegittima acquisizione di documenti o prove deve indicare specificamente gli atti contestati e fornire la prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione. Nel caso concreto non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La Guardia di Finanza, quando accede a locali effettivamente adibiti ad attività commerciale o industriale, non necessita normalmente di una distinta autorizzazione scritta del comandante territoriale, poiché l'attività dei militari è riferibile alla struttura gerarchica del Corpo.
- La presenza della sede legale presso l'abitazione dell'amministratore non determina automaticamente l'applicazione delle regole più rigorose previste per l'accesso in una privata abitazione: occorre verificare la concreta destinazione dei locali e la natura dell'accesso.
- La contestazione dell'illegittimità dell'acquisizione della documentazione deve essere specifica: è necessario individuare gli atti contestati, spiegare il vizio e dimostrare il collegamento tra tale vizio e l'inutilizzabilità della prova.
- L'onere di provare l'illegittimità dell'attività istruttoria grava, in linea generale, sulla parte che la eccepisce; una contestazione generica non impone al giudice di acquisire indiscriminatamente tutta la documentazione dell'indagine.
- Il rigetto del ricorso tributario comporta normalmente la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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