Decreto dirigenziale n. 2 del 12/01/2023
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici L’omologazione del dispositivo denominato “GATE CONTROL EVO”, prodotto dalla società EL-FO S.p.A. a Socio Unico, è estesa alla versione con la nuova geometria di installazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’omologazione già rilasciata nel 2021 al dispositivo "GATE CONTROL EVO" della società EL-FO S.p.A., limitatamente a una nuova geometria di installazione. Vengono confermati i presupposti normativi in materia di approvazione/omologazione dei dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni e sono fissati i limiti geometrici, le condizioni di installazione, gli obblighi di produzione e commercializzazione e il richiamo al manuale utente aggiornato. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni del precedente decreto dirigenziale n. 162 del 6 maggio 2021.
Estensione dell’omologazione del dispositivo "GATE CONTROL EVO" per la nuova geometria di installazione
Estensione dell’omologazione del dispositivo "GATE CONTROL EVO"
Il decreto dirigenziale estende l’omologazione già concessa al dispositivo di rilevazione accessi "GATE CONTROL EVO" della società EL-FO S.p.A. a Socio Unico, limitatamente a una nuova geometria di installazione. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, richiamando altresì l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della Strada per l’utilizzo di dispositivi omologati nei controlli degli accessi vietati.
Base normativa e presupposti istruttori
Il decreto richiama la disciplina sull’approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni, nonché la normativa sui sistemi di rilevazione degli accessi a centri storici e ZTL. Vengono inoltre richiamati il d.P.R. n. 250/1999, l’art. 201 del Codice della Strada, la disciplina previgente nelle more dell’adozione del regolamento attuativo dell’art. 201, comma 1-bis, lettera g), e la norma UNI 10772:2016 sui sistemi di riconoscimento automatico delle targhe. Sul piano procedurale, sono considerate l’istanza della società del 17 giugno 2022, la documentazione integrativa del 18 novembre 2022 e del 9 gennaio 2023, i rapporti di prova e la dichiarazione tecnica secondo cui la variazione della geometria di installazione non modifica hardware e software né compromette il funzionamento del dispositivo.
Oggetto dell’estensione
L’omologazione originaria, rilasciata con decreto dirigenziale n. 162 del 6 maggio 2021, viene estesa alla nuova configurazione installativa del dispositivo "GATE CONTROL EVO". Il decreto precisa che restano valide, per quanto non in contrasto, le disposizioni del precedente atto, così da mantenere la continuità del regime tecnico-amministrativo già applicato al prodotto.
Limiti geometrici e prestazionali della nuova configurazione
Il nuovo articolo 2 individua i limiti geometrici entro i quali il sistema può operare per il rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 25,0 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 3,5 m;
- disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia/carreggiata: 8,4 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 19,8°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 4,5 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 9,0 m.
Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada, in condizioni ambientali diurne e notturne, da laboratorio accreditato, al fine di validare la modalità di funzionamento free-run con la geometria di installazione autorizzata. Restano validi i limiti e le classi prestazionali già illustrati nell’art. 3 del decreto n. 162/2021, salvo il comma 4.
Installazione ed esercizio
Le condizioni di installazione devono rispettare sia i nuovi limiti geometrici sia quanto previsto dall’art. 4 del decreto n. 162/2021 e dal manuale utente "GATE CONTROL EVO" versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, depositato presso il Ministero. Il decreto sottolinea che tali regole servono a evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
Produzione, commercializzazione e obblighi materiali
I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’estensione di omologazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 20 gennaio 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto n. 162 del 6 maggio 2021 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È inoltre vietato apportare modifiche al dispositivo o ai componenti oggetto dell’omologazione, salvo specifiche future modifiche del decreto stesso.
Manuale d’uso e disciplina applicabile
La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale utente "GATE CONTROL EVO" versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, che si applica nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non incompatibile. In questo modo il provvedimento integra la disciplina tecnica del dispositivo con un richiamo espresso alla documentazione operativa depositata, vincolante per l’uso corretto del sistema.
Effetti conclusivi
Il decreto consolida l’idoneità del dispositivo "GATE CONTROL EVO" anche nella nuova geometria di installazione, mantenendo fermo il quadro autorizzatorio già vigente e imponendo condizioni tecniche, documentali e di marcatura per produzione, vendita e impiego operativo.
Punti principali
Estensione dell’omologazione già concessa
L’omologazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 162 del 6 maggio 2021 al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli denominato "GATE CONTROL EVO", prodotto da EL-FO S.p.A. a Socio Unico, è estesa alla versione con nuova geometria di installazione.
Limiti geometrici e validazione tecnica
Il decreto definisce i limiti geometrici entro i quali il dispositivo può operare per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: distanza massima 25,0 m, altezza massima 3,5 m, disassamento laterale massimo 8,4 m, angolo massimo di deformazione prospettica 19,8°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 4,5 m e profondità pari a 9,0 m. Tali condizioni sono state validate mediante prove funzionali su strada, in condizioni diurne e notturne, svolte da laboratorio accreditato.
Regole di installazione ed esercizio
Le installazioni devono rispettare i limiti del nuovo articolo 2, comma 1, oltre a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto n. 162/2021 e dal manuale utente "GATE CONTROL EVO" versione 1.2.1 del 14 novembre 2022. L’obiettivo è evitare modifiche che possano alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
Produzione, commercializzazione e divieti di modifica
I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 20 gennaio 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 162 del 6 maggio 2021 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È vietata ogni modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di omologazione.
Manuale utente aggiornato e continuità regolatoria
I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale utente "GATE CONTROL EVO" versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, applicabile nei limiti e alle condizioni del decreto. Restano valide le disposizioni del decreto n. 162/2021 per quanto non incompatibili con il nuovo provvedimento, con un’espressa eccezione per il comma 4 dell’articolo 3 del precedente decreto.
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