Decreto dirigenziale n. 5 del 18/01/2023
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 - Firenze, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di certificazione (OC ECM) per i soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri. L’atto disciplina inoltre modalità operative, obblighi di conservazione e comunicazione, vigilanza da parte di ACCREDIA, rinnovo della qualifica e cause di sospensione o revoca. La validità della qualifica è collegata al certificato di accreditamento e decorre dal 20 marzo 2023 fino al 29 settembre 2026.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo di certificazione ECM
Il decreto direttoriale qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per i carri e per i veicoli diversi dai carri. L’atto è adottato dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT e si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e certificazione ECM.
Base normativa e contesto applicativo
Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il regolamento (UE) n. 445/2011, poi abrogato dal regolamento (UE) n. 779/2019, il regolamento (UE) 2016/796 sull’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57 di attuazione delle direttive europee in materia ferroviaria. È inoltre richiamato il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 per le attività di accreditamento.
Istruttoria e presupposti della qualifica
La qualificazione è disposta sulla base della precedente qualifica già attribuita con decreto direttoriale n. 46 del 29 ottobre 2019, della delibera ACCREDIA del 30 maggio 2022 e dell’istanza presentata da ITALCERTIFER S.p.A. con nota del 9 gennaio 2023. L’istanza riguarda espressamente la qualifica di OC ECM ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019 per entrambe le tipologie di veicoli, carri e veicoli diversi dai carri.
Contenuto dispositivo della qualifica
La società è formalmente qualificata come organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati. La sede principale è indicata in Firenze, Piazza della Stazione 45, mentre la sede secondaria è a Roma, Via Giovanni Giolitti 34, Stazione Termini, edificio F.
Obblighi operativi e gestione dell’attività di certificazione
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione nel rispetto delle norme nazionali ed europee richiamate nel decreto. Deve inoltre mantenere invariati la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA per eventuali variazioni.
Gli atti di certificazione, inclusi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni e tenuti a disposizione del MIT e di ANSFISA. L’organismo deve comunicare al MIT, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo e durata della validità
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, che verifica la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La validità della qualifica è connessa alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.
La validità della qualifica decorre dal 20 marzo 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e dura fino al 29 settembre 2026, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 107B Rev.12 rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
Cause di diffida, sospensione e revoca
Il decreto disciplina in modo puntuale le misure conseguenti a irregolarità o perdita dei requisiti. Se l’organismo opera in difformità dalle disposizioni vigenti può essere:
- diffidato, nei casi di minore gravità;
- sospeso da 15 giorni a 6 mesi, nei casi più gravi o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revocato, in caso di reiterate gravi violazioni.
Se vengono meno i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019, l’attività è sospesa immediatamente. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento presupposto della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Pubblicazione e efficacia
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA. La disciplina è immediatamente operativa nei termini di decorrenza della qualifica indicati nell’atto.
Punti principali
Qualifica dell’organismo di certificazione
ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019. La qualifica riguarda sia i carri sia i veicoli diversi dai carri.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto si fonda sul regolamento (CE) n. 765/2008, sui regolamenti (UE) n. 445/2011 e n. 779/2019, sulle direttive 2016/798 e 2016/797, sui decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché sul decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 e sulla convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le norme nazionali ed europee richiamate, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come da documentazione agli atti, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a MIT e ANSFISA.
Vigilanza, rinnovo e durata della qualifica
La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La validità della qualifica è legata a quella del certificato di accreditamento. Per il rinnovo l’istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 almeno due mesi prima della scadenza. La nuova validità decorre dal 20 marzo 2023 e termina il 29 settembre 2026.
Cause di sospensione, diffida e revoca
In caso di irregolarità l’organismo può essere diffidato, sospeso da 15 giorni a 6 mesi o revocato in caso di reiterate gravi violazioni. La sospensione è immediata se vengono meno i requisiti per la notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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