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Decreto dirigenziale n. 3 del 11/01/2023

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti3

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ISARail S.p.A., con sede legale in Nola, quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. La qualifica riguarda specifici sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali e dura in coerenza con il certificato di accreditamento ACCREDIA n. 227B Rev. 07, dal 1° febbraio 2023 al 15 dicembre 2026. Il provvedimento disciplina inoltre obblighi operativi, conservazione documentale, vigilanza, rinnovo, estensione della designazione e cause di sospensione o revoca.

Qualifica della società ISARail S.p.A. quale organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari ai sensi del d.lgs. 57/2019

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo designato (DeBo)

Il decreto dirigenziale qualifica ISARail S.p.A. quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, in materia di interoperabilità ferroviaria. Il provvedimento si fonda sulla disciplina europea e nazionale in tema di accreditamento, sicurezza e interoperabilità del sistema ferroviario, nonché sulla convenzione MIT-ACCREDIA e sulle modalità operative definite dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.

Base normativa e presupposti istruttori

Nel preambolo sono richiamati, tra gli altri:

  • il regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
  • il regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
  • le direttive 2016/798 e 2016/797;
  • il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, sulla sicurezza ferroviaria;
  • il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, sull’interoperabilità ferroviaria;
  • la convenzione MIT-ACCREDIA del 1° luglio 2019;
  • il DD n. 37 del 28 giugno 2019, recante le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.

Il decreto dà atto dell’istanza presentata da ISARail S.p.A. con nota del 8 novembre 2022, dell’integrazione documentale richiesta dal Ministero e dell’avvenuto rinnovo dell’accreditamento da parte di ACCREDIA con delibera del 21 dicembre 2022 e certificato di accreditamento n. 227B Rev. 07. È inoltre evidenziato il cambio di sede legale della società da Cicciano (NA) a Nola (NA).

Sottosistemi oggetto della designazione

La qualifica come DeBo riguarda i seguenti sottosistemi:

  • sottosistemi strutturali:
    • infrastrutture;
    • energia;
    • controllo-comando e segnalamento a terra;
    • controllo-comando e segnalamento di bordo;
    • materiale rotabile;
  • sottosistemi funzionali:
    • esercizio e gestione del traffico;
    • manutenzione;
    • trasporto combinato.

Regole operative e obblighi dell’organismo

L’articolato stabilisce che le attività connesse alle procedure di cui all’art. 1 devono essere svolte nel rispetto del d.lgs. 57/2019.

L’organismo è tenuto a:

  • mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti;
  • sottoporre alla preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni organizzative o operative, incluse quelle relative all’impiego di laboratori e consulenti esterni;
  • conservare per non meno di dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
  • tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA.

Inoltre, deve comunicare al MIT:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, rinnovo ed estensione della qualifica

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento, per verificare il mantenimento dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte.

La durata della designazione è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della designazione o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.

Cause di sospensione, revoca e comunicazioni obbligatorie

Il decreto disciplina un sistema di misure correttive e sanzionatorie in caso di non conformità:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.

La sospensione può essere ritirata se le irregolarità o carenze vengono rimosse nel termine previsto. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione. È inoltre prevista l’immediata sospensione dell’attività se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019.

In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare senza ritardo MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.

Decorrenza e durata del provvedimento

Il decreto produce effetti dal 1° febbraio 2023, giorno successivo alla scadenza del precedente DD n. 72 del 25 novembre 2022, e resta valido fino al 15 dicembre 2026, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 227B Rev. 07 rilasciato da ACCREDIA. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell’organismo designato

ISARail S.p.A. è qualificata come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. La qualifica è riferita ai sottosistemi ferroviari indicati nel decreto, con effetto su attività di valutazione della conformità nell’ambito dell’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea.

Sottosistemi coperti dalla designazione

La designazione riguarda: - sottosistemi strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile; - sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 57/2019, mantenere struttura organizzativa, personale e risorse strumentali come documentati, e sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a MIT e ANSFISA.

Vigilanza, rinnovo ed estensione

La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, ISARail deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo, l’istanza va depositata almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e decorrenza

Sono previste diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni o perdita dei requisiti. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve interrompere l’attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA. Il decreto decorre dal 1° febbraio 2023 e scade il 15 dicembre 2026, con pubblicazione sul sito MIT e ANSFISA.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e certificazioneautorizzazioni e controlli

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