Sentenza del 14/09/2015 n. 3855 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - CABINE PER FOTOTESSERE - Esenzione - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione è stata ritenuta inapplicabile alle cabine per fototessere. La pubblicità o le informazioni esposte sulle cabine restano quindi assoggettabili all'imposta, non potendo essere ricondotte né a una sede secondaria né a un'insegna di esercizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'esenzione dall'imposta di pubblicità prevista per le insegne di esercizio potesse applicarsi anche alle cabine per fototessere, qualificandole come sedi secondarie dell'attività. La decisione ha escluso tale equiparazione: le cabine non costituiscono sedi secondarie, poiché al loro interno non opera alcun esponente della ditta e non vi possono essere effettuate notifiche. Inoltre, le indicazioni esposte sulle cabine, in quanto dirette a fornire informazioni sul prodotto o servizio venduto, non integrano un'insegna di esercizio.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
L'esenzione prevista per le insegne di esercizio può riguardare anche sedi secondarie effettive dell'impresa, ma non si estende automaticamente a strutture meramente automatiche o prive di una presenza organizzativa dell'impresa.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione prevista per un'insegna di esercizio, il messaggio deve identificare direttamente la sede o il luogo in cui l'attività viene esercitata, non limitarsi a promuovere o descrivere il prodotto o servizio.
- Una struttura automatizzata può essere qualificata come sede secondaria solo se presenta elementi concreti di autonomia organizzativa e collegamento stabile con l'impresa; la mera presenza fisica di un'apparecchiatura non è sufficiente.
- L'assenza di personale o rappresentanti dell'impresa e l'impossibilità di effettuare notifiche presso il luogo costituiscono indici contrari alla qualificazione come sede secondaria.
- Le scritte informative o promozionali apposte su distributori, cabine o apparecchi automatici possono essere considerate pubblicità imponibile quando informano sul prodotto venduto anziché identificare esclusivamente l'esercizio.
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: in caso di dubbio, occorre verificare puntualmente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'insegna di esercizio.
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