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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16659/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso della contribuente e nominato commissario ad acta per ottenere l'ottemperanza alla pronuncia della CTP di Ragusa che riconosceva il rimborso del 90% dell'Irpef versata in eccedenza per gli anni 1990-1992. L'Agenzia deduceva che, in fase di esecuzione/ottemperanza, dovessero applicarsi i limiti e la riduzione del 50% previsti dall'art. 1, comma 665, legge 23/12/2014 n.190 come modificato dall'art.16-octies del d.l. 20/06/2017 n.91 e dal provvedimento direttoriale n.195405/2017, e che la Commissione regionale aveva erroneamente escluso l'applicabilità di tale ius superveniens al caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito con il seguente principio di diritto: l'art.16-octies e il relativo provvedimento direttoriale si applicano nella fase di attuazione/ottemperanza (anche se la decisione di riconoscimento del rimborso è divenuta irrevocabile) e il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati; in caso di incapienza deve attivare con determinazioni specifiche le procedure di contabilità pubblica (anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione alla sentenza. La Corte ha però precisato che tali limiti attuativi non incidono sull'an e sul quantum del diritto sostanziale al rimborso, che resta pienamente riconosciuto e non viene definitivamente estinto dalla sopravvenienza normativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23/12/2014 n.190

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

    La disposizione disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate (procedimentale/attuativa) e non estingue il diritto sostanziale del contribuente al rimborso accertato in giudizio.

  • art. 16-octies, d.l. 20/06/2017 n.91 (conv. l. 03/08/2017 n.123)

    Istituisce lo ius superveniens che limita temporalmente e percentualmente l'effettuazione dei rimborsi (es. riduzione al 50%) in relazione alle risorse stanziate; secondo la Corte si applica nella fase di attuazione/esecuzione e non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale accertato.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26/09/2017 n.195405/2017

    L'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute ... e provvede periodicamente ad erogare gli importi ... fino a concorrenza delle somme stanziate.

    Regola le procedure operative di applicazione della riduzione e dell'ordine cronologico di erogazione (attuazione amministrativa delle riduzioni previste dalla legge).

  • art. 9, comma 17, legge 27/12/2002 n.289

    Norma che riconosce l'agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma (possibilità di definizione automatica e, per chi ha già pagato, diritto al rimborso del 90%): la Corte sottolinea la simmetria fra chi non ha pagato e chi ha pagato e la necessità di evitare disparità di trattamento.

  • art. 70, d.lgs. n.546/1992 (giudizio di ottemperanza tributario)

    Disciplina il ricorso per ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza ha poteri e doveri specifici di accertamento e attuazione del comando giudiziale, potendo integrare e precisare gli obblighi di esecuzione e nominare commissario ad acta se necessario.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31/12/1996 n.669 (conv. l.28/12/1997 n.30) - speciale ordine di pagamento in conto sospeso

    Consente all'Amministrazione di emettere uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso all'istituto tesoriere in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di assenza di disponibilità finanziaria; strumento contabile che il giudice/commissario può sollecitare per dare esecuzione al giudicato in caso di incapienza.

  • Corte costituzionale, sent. n.157/2015 (richiamata)

    "Tale disposizione ... non comporta che l'esaurimento dei fondi destinati ... escluda in via definitiva l'adempimento dei giudicati ... Comporta bensì che ... il pagamento ... sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità delle correlative risorse".

    Conferma che limiti di stanziamento possono solo differire l'esecuzione del giudicato, non estinguerla definitivamente.

  • Giurisprudenza CEDU (es. Cocchiarella c. Italia)

    Principio che la mancanza di risorse finanziarie non può di per sé giustificare il mancato adempimento di un'obbligazione giudiziale: richiede bilanciamento e proporzione.

Massime di principio

  • L'art.16-octies e le norme di ristrettezza finanziaria operano in sede di attuazione/esecuzione del diritto (giudizio di ottemperanza), non nella fase di cognizione; pertanto non impediscono che il diritto al rimborso sia riconosciuto in giudizio.
  • La sopravvenuta disciplina che limita i rimborsi non estingue l'an e il quantum del credito accertato: il diritto sostanziale resta e deve essere attuato appena possibile; i limiti influenzano il 'quando' e il 'come' del pagamento.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare misure specifiche previste dalla normativa di contabilità pubblica (nomina commissario ad acta, speciale ordine di pagamento in conto sospeso, procedure di ripartizione), e non limitarsi a formule generiche.
  • Se l'Amministrazione eccepisce limiti di stanziamento, la contestazione appartiene al procedimento di esecuzione/ottemperanza: le questioni relative a stanziamenti e riduzioni devono essere trattate in quella sede e non possono impedire il riconoscimento del diritto in sede cognitiva.
  • In pratica, il contribuente titolare di un giudicato favorevole deve: (a) promuovere il ricorso per ottemperanza; (b) chiedere espressamente che il giudice verifichi la disponibilità dei fondi; (c) chiedere la nomina di commissario ad acta e, se occorre, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per accelerare l'esecuzione.
  • L'Amministrazione, se ritiene di applicare percentuali di riduzione o criterio di priorità per esaurimento fondi, dovrà documentare e rendere verificabili le risultanze amministrative (elenco istanze, ammontare domande, disponibilità residua) in sede di ottemperanza, ma il giudice ha un ruolo attivo di verifica d'ufficio nella fase attuativa.
  • La tutela costituzionale e convenzionale impone che la limita zione delle risorse sia bilanciata e non produca disparità ingiustificate tra contribuenti; la mancanza temporanea di fondi può solo rinviare l'adempimento, non cancellarlo.

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