Sentenza del 06/12/2016 n. 24928 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di successione e INVIM, fondato sulla diversa valutazione dei terreni ereditari. La contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela relativo alla sanzione, sostenendo che questa dovesse essere rideterminata considerando soltanto la parte d’imposta da lei personalmente non versata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto tale tesi. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate per il mancato deposito dell’atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. L’Agenzia ha contestato tale declaratoria, sostenendo che l’appello era stato notificato tramite ufficiale giudiziario e non mediante servizio postale, e ha inoltre dedotto che gli eredi rispondevano solidalmente dell’intero debito tributario, con conseguente esclusione della riduzione della sanzione in proporzione alla quota ereditaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che, quando l’appello tributario è notificato tramite ufficiale giudiziario, il mancato deposito di una copia dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione: l’ufficiale giudiziario deve dare immediato avviso della notificazione al cancelliere. La Corte ha poi deciso direttamente nel merito, ritenendo applicabile la solidarietà tra coeredi prevista per l’imposta di successione. Pertanto, la contribuente non poteva limitare il debito e la relativa sanzione alla propria quota ereditaria, poiché l’accertamento era divenuto definitivo nei confronti degli eredi. È stato quindi rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
La disposizione disciplina le modalità di proposizione dell’appello tributario e le conseguenze del mancato deposito dell’atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
Il mancato deposito della copia dell’appello non determina l’inammissibilità quando la notificazione è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario, poiché in tal caso l’ufficiale giudiziario deve informare il cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. La sanzione dell’inammissibilità opera invece, secondo la pronuncia, quando la notificazione è effettuata direttamente dalla parte tramite servizio postale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2
La norma disciplina il deposito del ricorso e della documentazione presso la segreteria della Commissione tributaria.
Gli obblighi di deposito devono essere coordinati con le modalità concrete di notificazione dell’impugnazione e con il diverso adempimento posto a carico dell’ufficiale giudiziario.
Art. 123 disp. att. c.p.c.
La norma pone a carico dell’ufficiale giudiziario l’obbligo di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Quando l’appello è notificato tramite ufficiale giudiziario, l’avviso al cancelliere sostituisce l’onere di deposito gravante sulla parte nei casi di notificazione effettuata direttamente mediante servizio postale.
D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, art. 36
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
La responsabilità tributaria degli eredi per l’imposta di successione è solidale e non si ripartisce automaticamente in base alle rispettive quote ereditarie. Un coerede può quindi essere chiamato a rispondere dell’intero debito tributario, ferma restando l’eventuale possibilità di regresso nei rapporti interni.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15
La norma disciplina la riduzione delle sanzioni in caso di definizione o pagamento secondo le modalità previste.
Il beneficio della riduzione delle sanzioni non può essere invocato sulla base di un pagamento parziale o proporzionato alla sola quota ereditaria quando il debito tributario complessivo è dovuto solidalmente e non è stato integralmente assolto nei termini.
D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La disposizione ha modificato le regole relative alla proposizione dell’appello tributario e agli adempimenti connessi alla notificazione.
La disposizione deve essere interpretata distinguendo tra notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario e notificazione effettuata direttamente dalla parte mediante servizio postale; solo in quest’ultima ipotesi il mancato deposito può comportare l’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità dell’appello e le conseguenze del mancato deposito dell’atto dipendono dalla modalità di notificazione: se interviene l’ufficiale giudiziario, l’adempimento informativo verso il cancelliere è normalmente a suo carico; se la parte notifica direttamente per posta, può gravare su di essa l’obbligo di deposito, la cui omissione può comportare l’inammissibilità.
- In materia di imposta di successione, la responsabilità degli eredi può essere solidale per l’intero debito tributario. Non è quindi corretto presumere che ciascun erede debba pagare soltanto la propria quota ereditaria nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
- Un pagamento parziale effettuato da un coerede non riduce automaticamente la sanzione o il debito complessivo in proporzione alla quota ereditaria, soprattutto quando l’accertamento è definitivo e il debito è soggetto a solidarietà.
- La solidarietà tributaria verso l’amministrazione non esclude necessariamente i rapporti interni tra coeredi: l’erede che abbia pagato più della propria parte potrebbe eventualmente rivalersi sugli altri, ma tale questione non limita la pretesa dell’amministrazione finanziaria.
- Quando un atto tributario non viene impugnato tempestivamente e diventa definitivo, le contestazioni successive tramite autotutela non costituiscono, di regola, un mezzo per riaprire il merito dell’accertamento o ottenere una rideterminazione fondata soltanto sulla quota personale del debito.
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