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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21002/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva al notaio, quale soggetto rogante, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in relazione a un atto di cessione immobiliare soggetto ad IVA, stipulato tra un privato acquirente e un ente pubblico di edilizia residenziale (ATER, già IACP). Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo l'applicabilità dell'agevolazione/esenzione prevista dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo che la norma agevolativa si estendesse anche agli atti soggetti ad IVA e che ciò fosse coerente col principio di alternatività IVA/registro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 per avere la CTR esteso la norma agli atti soggetti ad IVA; (2) violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato con l'art. 32 cit., per aver ritenuto operante il beneficio anche sulle operazioni IVA sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973, per il suo tenore letterale e per la natura di norma agevolativa di stretta interpretazione, non consente di estendere il beneficio agli atti di trasferimento soggetti ad IVA. Il richiamo agli atti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale delimita l'ambito applicativo a operazioni che, in assenza della finalità pubblicistica, sarebbero soggette a imposta di registro proporzionale; l'argomento dell'alternatività IVA/registro non può giustificare l'estensione perché l'alternatività comporta comunque la debenza dell'imposta d'atto, sia pure in misura fissa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del notaio. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973

    "Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente" ... "sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali"; "Le stesse agevolazioni si applicano agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale"

    Norma di stretta interpretazione, applicabile solo agli atti che rientrano testualmente nel suo ambito; non è estensibile agli atti soggetti ad IVA.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    Il principio di alternatività IVA/registro comporta che l'imposta d'atto resti comunque dovuta, sia pure in misura fissa; non fonda l'estensione dell'esenzione prevista da altra norma.

  • D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 40

    Richiamato come disciplina del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • D.P.R. n. 347 del 1990, art. 2

    Richiamato con riguardo alla disciplina dell'imposizione catastale/ipotecaria in relazione al principio di alternatività.

  • D.P.R. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2

    Richiamato con riguardo alla disciplina dell'imposizione catastale/ipotecaria in relazione al principio di alternatività.

  • art. 14 preleggi

    Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali non possono essere applicate oltre i casi e le condizioni espressamente considerati, né per analogia né in via estensiva.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42

    Evocato per sottolineare il sistema organico e a numerus clausus delle agevolazioni tributarie contenute nel decreto.

  • L. n. 865 del 1971, titolo III

    Richiamato quale riferimento oggettivo delle aree/atti cui si riferisce l'agevolazione.

  • L. n. 865 del 1971, titolo IV

    Richiamato quale riferimento ai programmi pubblici di edilizia residenziale cui si applicano le agevolazioni.

  • L. n. 825 del 1971

    Richiamata come legge delega in base alla quale il sistema delle agevolazioni tributarie è stato ricondotto a una disciplina organica.

Massime di principio

  • Le norme tributarie che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione: non possono essere ampliate oltre il dato testuale, né per analogia né per interpretazione estensiva.
  • Quando una disposizione agevolativa collega espressamente il beneficio alla misura fissa dell'imposta di registro, il suo ambito applicativo è delimitato agli atti che, senza la finalità agevolata, sarebbero soggetti a imposta proporzionale; non comprende operazioni già assoggettate a IVA per il solo fatto che l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa per il principio di alternatività.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non elimina l'imposta d'atto, ma ne determina la sola misura; pertanto non può essere usato per trasformare un'esenzione prevista da una norma speciale in una disciplina applicabile a fattispecie diverse.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il sistema normativo speciale va letto come sistema chiuso: il beneficio è riconoscibile solo se la fattispecie rientra esattamente nelle condizioni e nei soggetti indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioni fiscali
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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