Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di un fondo proposta dalla proprietaria contro il soggetto che lo occupava, assunto come detentore in forza di un rapporto verbale di comodato modale precario, nel quale era subentrato al padre. Il convenuto aveva eccepito di aver usucapito il terreno, sostenendo che il possesso uti domini del padre e poi suo, dal 1966, avesse maturato l’acquisto della proprietà, e aveva anche eccepito la prescrizione dell’azione di restituzione. In un giudizio separato, poi riunito, aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione. I giudici di merito rigettavano la domanda di usucapione e accoglievano quella di rilascio, rilevando un precedente giudicato che qualificava la situazione come mera detenzione qualificata, originata da un accordo con la proprietaria e da un obbligo di cura e mantenimento del fondo, oltre che la mancanza di interversione del possesso; inoltre ritenevano non prescritta la pretesa restitutoria della proprietaria. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 1158, 1146 e 1163 c.c. per non aver considerato l’interruzione del possesso e il maturare dell’usucapione in favore del padre e poi suo; 2) violazione degli artt. 2934, 2946 e 948 c.c. per avere la Corte d’appello confuso l’azione di restituzione con quella di rivendicazione, assoggettando la prima a un regime di imprescrittibilità; 3) censura delle statuizioni accessorie risarcitorie, da ritenersi caducate se fosse stata accolta la domanda principale di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non investiva la ratio decisiva della sentenza di merito, fondata sul giudicato esterno circa l’esistenza di un rapporto di comodato e sulla conseguente qualificazione della situazione come detenzione, incompatibile con un possesso utile ad usucapionem; inoltre la valutazione delle prove sulla mancata interversione del possesso è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché si limitava a contrapporre un orientamento giurisprudenziale più risalente a quello più recente e consolidato seguito dalla Corte d’appello, secondo cui il diritto del proprietario di conseguire il diretto godimento del bene mediante azione contrattuale di cessazione del titolo di godimento non è soggetto a prescrizione. Il terzo motivo è stato considerato un non motivo, poiché pretendeva solo la caducazione delle statuizioni accessorie in dipendenza dell’eventuale accoglimento dei motivi principali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
indica il rito utilizzato per introdurre la domanda di rilascio e la controversia locatizia o assimilata trattata nel merito
art. 1158 c.c.
richiamato per l’usucapione; la Corte rileva che è irrilevante se il rapporto di fatto è detenzione e non possesso uti domini
art. 1146 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di successione nel possesso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché muoveva da un presupposto di possesso non condiviso
art. 1163 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non vi era un possesso utile al maturare dell’usucapione
art. 2934 c.c.
richiamato in tema di prescrizione; il motivo è stato respinto perché la pretesa del proprietario a ottenere il diretto godimento del bene mediante azione contrattuale non è soggetta a prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato per la prescrizione ordinaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato seguito dalla sentenza impugnata
art. 948 c.c.
richiamato per la rivendicazione; la Corte precisa che nella specie non era stata esercitata un’azione di rivendicazione, bensì un’azione contrattuale di restituzione
Cass., n. 8515/2004
citata come precedente conforme sul non assoggettamento a prescrizione dell’azione contrattuale volta a recuperare il godimento del bene
Cass., n. 14810/2004
citata come precedente più recente richiamato dalla Corte di merito a sostegno del rigetto della prescrizione
Cass., n. 13452/2004
citata come precedente più recente richiamato dalla Corte di merito a sostegno del rigetto della prescrizione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che proponeva solo una diversa lettura giurisprudenziale rispetto a un orientamento consolidato
art. 336, primo comma, c.p.c.
richiamato per spiegare che le statuizioni accessorie dipendono dalla sorte della decisione sul merito, ma la censura proposta non era autonoma
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento accelerato e per la conferma della proposta di inammissibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se una decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, il relativo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile, anche quando siano prospettate questioni ulteriori astrattamente rilevanti.
- La qualificazione del rapporto come mera detenzione, specie se sorretta da giudicato esterno e da valutazioni di merito sulle prove, preclude la deduzione dell’usucapione, perché manca a monte un possesso utile ex art. 1158 c.c.
- La mera successione nel godimento materiale del bene non comporta automaticamente interversione del possesso; occorrono elementi univoci e incompatibili con il riconoscimento dell’altrui proprietà.
- L’azione del proprietario diretta a ottenere la restituzione del bene in forza del venir meno del titolo di godimento concesso ad altri, quando abbia natura contrattuale e non sia azione di rivendicazione, non è soggetta a prescrizione secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a proporre un orientamento giurisprudenziale superato o minoritario senza confrontarsi con quello consolidato posto a base della sentenza impugnata.
- Le censure sulle statuizioni accessorie sono inammissibili se formulate solo come conseguenza eventuale dell’accoglimento di altri motivi e non come autonoma critica della relativa ratio.
- rami
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