Sentenza del 18/01/2018 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo Unificato Tributario - Pagamento - Procedimento davanti a Tar e Ministero della giustizia - Atto processuale e non amministrativo - Termine notifica invio al pagamento - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Onlus contestava la debenza del contributo unificato tributario, sostenendo di beneficiare dell'esenzione prevista per determinati soggetti o attività ai sensi dell'art. 27-bis del d.P.R. 642/1972. Contestava inoltre la validità della richiesta di pagamento per il decorso del termine previsto per la notifica dell'invito al pagamento. La questione principale riguardava quindi la distinzione tra atti amministrativi, eventualmente esenti, e atti processuali, soggetti al contributo unificato, nonché la natura del termine per la notifica dell'invito.
La decisione
La contestazione della Onlus è stata respinta. Il giudice ha ritenuto che il procedimento davanti al TAR e al Ministero della giustizia avesse natura processuale e non amministrativa; pertanto, l'esenzione prevista per gli atti amministrativi non si applicava al contributo unificato tributario. È stato inoltre affermato che il termine per la notifica dell'invito al pagamento ha natura ordinatoria, non decadenziale: il suo eventuale superamento non determina automaticamente l'inesigibilità del contributo, che resta soggetto all'ordinario termine di prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 642/1972, art. 27-bis
L'esenzione prevista dalla disposizione riguarda gli atti amministrativi indicati dalla norma e non si estende automaticamente agli atti processuali o al contributo unificato dovuto per procedimenti davanti al giudice amministrativo.
d.P.R. 115/2002, art. 10
La disciplina del contributo unificato si applica agli atti e procedimenti giudiziari secondo la loro natura processuale; l'eventuale esenzione deve risultare da una specifica previsione normativa e non può essere desunta soltanto dalla qualifica di Onlus.
Cassazione, sentenze n. 27331/2016 e n. 21522/2013
La giurisprudenza richiamata conferma la distinzione tra esenzioni riferite agli atti amministrativi e obbligo di pagamento per gli atti processuali, nonché la natura ordinatoria del termine per la notifica dell'invito al pagamento, soggetto al termine ordinario di prescrizione.
Massime di principio
- La qualifica di Onlus, ente non profit o soggetto agevolato non comporta di per sé l'esenzione dal contributo unificato: occorre verificare una specifica disposizione normativa applicabile al procedimento.
- Le esenzioni previste per gli atti amministrativi non si estendono automaticamente agli atti processuali, anche quando il procedimento coinvolga una pubblica amministrazione.
- Per stabilire se il contributo è dovuto, è necessario qualificare concretamente l'atto: se introduce, svolge o definisce un giudizio, prevale la natura processuale.
- Il superamento del termine per la notifica dell'invito al pagamento non determina necessariamente la decadenza dell'amministrazione, quando il termine ha natura ordinatoria; resta comunque verificabile il decorso del termine ordinario di prescrizione.
- Le eccezioni di esenzione o prescrizione devono essere dimostrate sulla base della specifica disciplina del procedimento e delle date effettive di instaurazione, definizione e notifica.
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