Sentenza del 19/07/2016 n. 480 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Processo tributario - Giurisdizione e competenza - Consorzio di bonifica - Piano di classifica e di contribuenza consortile - Impugnazione atti generali amministrativi - Difetto di giurisdizione - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato direttamente la Deliberazione del Comitato Esecutivo del Consorzio n. 158 del 6 agosto 2015, che revocava la sospensione della riscossione dei contributi consortili e consentiva il pagamento dell'80% della contribuenza 2015, sospendendo temporaneamente il restante 20%. Ha dedotto l'illegittimità dell'atto, sostenendo che i contributi fossero richiesti per sostenere le spese del Consorzio, senza adeguata correlazione con i benefici concretamente ricevuti dai consorziati, e ha chiesto l'annullamento o la disapplicazione della delibera e degli avvisi di pagamento conseguenti.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l'eccezione del Consorzio e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la delibera impugnata fosse un atto amministrativo generale, destinato a produrre effetti nei confronti della generalità dei consorziati. Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un atto generale illegittimo soltanto nell'ambito di una controversia promossa contro uno specifico atto impositivo o di riscossione, ma non può annullarlo direttamente. La controversia deve quindi essere proposta davanti al giudice amministrativo, nella specie il TAR Molise. Il merito delle censure non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Consorzio le spese processuali, liquidate in 355 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può disapplicare i regolamenti e gli atti generali rilevanti ai fini della decisione, se ritenuti illegittimi.
La norma consente al giudice tributario di disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo generale presupposto, ma non gli attribuisce il potere di annullarlo direttamente con efficacia generale.
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'azione del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie viene esercitata mediante l'impugnazione di specifici atti impositivi, di riscossione o di determinati atti di rifiuto.
La giurisdizione tributaria si esercita, in via ordinaria, contro atti individuali tipizzati, come avvisi di pagamento, accertamenti o atti della riscossione, non contro atti amministrativi generali autonomamente considerati.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 aprile 2016, n. 7665
La controversia sugli atti amministrativi generali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Gli atti amministrativi generali in materia fiscale, inclusi quelli che individuano i contribuenti o stabiliscono criteri e misure della contribuzione, sono direttamente impugnabili davanti al giudice amministrativo; il giudice tributario può conoscerne solo incidentalmente per disapplicarli nel caso concreto.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 3030 del 2002
Non vi è spazio per l'impugnazione davanti alle commissioni tributarie di atti che possono coinvolgere un numero indeterminato di soggetti con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti.
La natura generale dell'atto e l'efficacia potenzialmente estesa a una pluralità indeterminata di contribuenti impediscono la sua impugnazione diretta davanti al giudice tributario.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 6224 del 2006
Il giudice tributario può conoscere degli atti amministrativi generali solo incidenter tantum e unicamente ai fini della disapplicazione della singola fattispecie dell'atto amministrativo presupposto dell'atto impugnato.
La disapplicazione è possibile solo quando esiste una controversia tributaria principale validamente instaurata contro un atto impositivo o di riscossione individuale.
Massime di principio
- Quando si contesta direttamente un atto amministrativo generale, come un piano di classifica, un piano di contribuenza o una delibera consortile rivolta a una platea indeterminata di contribuenti, la competenza appartiene normalmente al giudice amministrativo e non al giudice tributario.
- Il giudice tributario può valutare la legittimità dell'atto generale soltanto incidentalmente, se il contribuente impugna uno specifico atto impositivo o di riscossione a lui notificato, e può in tal caso disapplicare l'atto presupposto limitatamente alla controversia concreta.
- La richiesta di annullamento con efficacia generale dell'atto presupposto non può essere proposta davanti al giudice tributario; occorre rivolgersi al TAR competente, rispettando i relativi termini e presupposti processuali.
- Prima di proporre il ricorso è essenziale individuare l'atto effettivamente impugnato: la natura individuale dell'avviso di pagamento orienta verso la giurisdizione tributaria, mentre la natura generale della delibera o del piano orienta verso la giurisdizione amministrativa.
- Se il ricorso è presentato davanti al giudice privo di giurisdizione, il processo può concludersi senza esame del merito e con possibile condanna alle spese, come avvenuto in questo caso.
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