Sentenza del 11/07/2016 n. 4460 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ammissibilità, nel giudizio tributario di appello, della produzione di documenti attestanti la regolarità della notifica della cartella di pagamento. La parte privata sosteneva, in sostanza, che tale produzione fosse tardiva o vietata perché effettuata per la prima volta in appello. È stato invece ritenuto che la documentazione costituisse una mera difesa, diretta a confutare le ragioni del ricorso avversario, e non una nuova eccezione in senso stretto.
La decisione
La produzione documentale è stata ritenuta ammissibile. Anche la parte rimasta contumace in primo grado può produrre per la prima volta in appello i documenti necessari a dimostrare la regolarità della notifica dell’atto impugnato. Il divieto previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda infatti le nuove eccezioni in senso stretto, non le mere difese documentali. L’esito è quindi favorevole alla parte resistente, nella misura in cui la documentazione prodotta poteva dimostrare la validità della notifica.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Divieto di nuove eccezioni in appello
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, cioè nuove questioni difensive che introducono temi autonomi di giudizio; non impedisce la produzione di documenti destinati a contestare le allegazioni della controparte.
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992
Produzione di nuovi documenti in appello
Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche quando siano depositati per la prima volta in secondo grado, purché siano pertinenti alla controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è, in linea generale, ammissibile ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
- La produzione in appello di documenti che dimostrano un fatto già oggetto di contestazione, come la regolarità della notifica, è normalmente una mera difesa e non una nuova eccezione.
- Il divieto dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 opera soprattutto per le eccezioni in senso stretto e non per gli strumenti probatori utilizzati per confutare le tesi della controparte.
- Anche la parte contumace in primo grado può difendersi in appello mediante documenti nuovi, senza che la contumacia comporti automaticamente la decadenza dalla relativa produzione.
- L’ammissibilità della produzione non implica necessariamente che il documento sia sufficiente a provare il fatto: il giudice deve comunque valutarne autenticità, pertinenza e idoneità dimostrativa.
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