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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20928/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un errore di valutazione procedurale del Tribunale. Dall'esame degli atti è emerso che la notifica del provvedimento era del 18/01/2025 e che il reclamo era stato inviato tramite PEC il 25/01/2025, dunque nei termini. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto della richiesta di liberazione anticipata per presunta tardività: il Tribunale aveva ritenuto che il reclamo fosse stato proposto oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza

Norme richiamate

  • art. 69-bis comma 5 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza; nella sentenza è stato utilizzato per verificare la tempestività del reclamo, con accertamento dei giorni effettivamente trascorsi tra notifica e invio del reclamo (la PEC del 25/01/2025 rientrava nei 10 giorni dalla notifica del 18/01/2025)

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Fornisce la base di impugnazione per cassazione (vizio di motivazione o error in procedendo); la Corte lo ha richiamato per esaminare l'errore procedurale del giudice di merito sulla valutazione dei termini

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle impugnazioni e ai rimedi in materia di esecuzione penale; nella vicenda è stata considerata nel quadro delle regole procedurali applicabili al reclamo

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle regole procedurali e di impugnazione; la Corte lo ha considerato nel contesto dell'esame della correttezza formale e temporale dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il termine per proporre reclamo decorre dalla data di notifica del provvedimento: è essenziale conservare e produrre la prova della data di notifica e della data di invio dell'impugnazione (PEC, raccomandata, ecc.)
  • La Corte di cassazione può valutare direttamente l'error in procedendo e, se necessario, esaminare gli atti per verificare la correttezza della decisione in rito anche indipendentemente dalla motivazione del giudice di merito
  • Se il giudice di merito dichiara un reclamo inammissibile per tardività, verificare attentamente i documenti di notifica e di spedizione: discrepanze documentali possono determinare l'annullamento con rinvio
  • La trasmissione telematica (PEC) ha valore probatorio della tempestività: la data di invio/trasmissione può essere decisiva per stabilire il rispetto del termine
  • In caso di decisione basata su errore di calcolo dei termini, è efficace proporre ricorso per cassazione per vizio di procedura, puntando sulla verifica documentale dei termini effettivi
  • Quando si impugna per questioni procedurali, è utile allegare copia dei documenti rilevanti (notifica, ricevute PEC, ecc.) già in sede di impugnazione per evitare decisioni basate su elementi non corrispondenti agli atti

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