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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31650/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione. Il ricorrente sosteneva che la sentenza d'appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni dell'aumento applicato, con conseguente illegittimità della determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione di merito conteneva plurimi elementi idonei a sorreggere la conferma della pena: richiamo ai precedenti dell'imputato, diniego delle attenuanti generiche e differenziazione della pena rispetto al coimputato. Da tali elementi è stata desunta la sufficienza della giustificazione dell'aumento per la continuazione, anche se espressa in modo non esplicito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura sulla mancanza di motivazione relativa agli aumenti per continuazione è stata ritenuta manifestamente infondata. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, pur non formulando un passaggio esplicito sugli aumenti per continuazione, era comunque logicamente e chiaramente orientata a giustificare il complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando precedenti penali, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e diversità della pena rispetto al coimputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per la continuazione può essere sorretto anche da motivazione implicita, quando dal complessivo apparato argomentativo della sentenza emerga in modo inequivoco la volontà di giustificare il trattamento sanzionatorio finale.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è elemento che può concorrere a fondare la congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza manifestamente infondata non supera la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione non richiede necessariamente una formula espressa, potendo risultare anche implicitamente dal complessivo apparato argomentativo della sentenza, purché emerga chiaramente la ratio del trattamento sanzionatorio applicato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la motivazione sulla pena quando la sentenza impugnata contenga elementi logici plurimi e coerenti idonei a giustificare la determinazione complessiva del trattamento punitivo.
  • Ai fini della valutazione della congruità della pena possono rilevare, in particolare, i precedenti dell'imputato, il diniego delle attenuanti generiche e la comparazione con la posizione del coimputato.
  • La doglianza che attacca solo la forma della motivazione, senza incidere sulla sostanza del percorso giustificativo, non è sufficiente a scardinare la decisione quando la finalità motivazionale risulti comunque percepibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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