Ordinanza del 06/10/2015 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la sospensione cautelare non può essere concessa quando il contribuente non dimostri, mediante documentazione specifica, l'esistenza di un danno grave e irreparabile. La valutazione deve essere rigorosa, secondo Cass. n. 2845/2012, e non può basarsi sul solo pregiudizio patrimoniale derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova rigorosa del danno grave e irreparabile
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
Il documento riguarda la valutazione del requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari. Viene esclusa la sua sussistenza quando il contribuente non fornisca elementi documentali idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile.
Criteri di valutazione del danno
La gravità e l’irreparabilità del danno devono essere accertate con particolare rigore. Il giudice deve fondare la propria valutazione sui documenti prodotti dal contribuente, verificando concretamente la natura e l’entità del pregiudizio prospettato.
Il documento richiama, a sostegno di tale principio, la Cassazione n. 2845/2012.
Onere probatorio del contribuente
Il contribuente è tenuto a dimostrare documentalmente che l’esecuzione dell’atto o del provvedimento impugnato produrrebbe conseguenze non meramente economiche o facilmente reversibili, ma un danno effettivamente grave e irreparabile.
La prospettazione generica delle conseguenze patrimoniali non è sufficiente a integrare il requisito cautelare.
Esclusione del periculum in mora
Il solo fatto che l’eventuale accoglimento dell’appello possa incidere sul patrimonio del contribuente non consente, di per sé, di ritenere sussistente il periculum in mora. Gli effetti patrimoniali dell’esecuzione non vengono automaticamente qualificati come danno grave e irreparabile.
In assenza di una prova specifica, concreta e documentata del pregiudizio, la misura cautelare deve pertanto essere negata per insussistenza del requisito del periculum in mora.
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