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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4774 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l'indennità di Euro 442.017,08 corrisposta al dirigente in via transattiva per la cancellazione di un piano di stock option non costituisse un provento sostitutivo di un capital gain, tassabile tra i redditi diversi con aliquota del 12,50%, bensì un compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro. Secondo l'Amministrazione, non essendovi stata né assegnazione né sottoscrizione di azioni e trattandosi di una somma riconosciuta per la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, l'importo doveva essere assoggettato alla tassazione ordinaria dei redditi di lavoro dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia e deciso la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda di rimborso del contribuente. La somma percepita è stata qualificata come reddito di lavoro dipendente, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria, e non come reddito diverso derivante da capital gain. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 48, comma 1, TUIR, nel testo vigente nel 1999

    Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le erogazioni liberali.

    La norma è stata interpretata in senso ampio: una somma collegata causalmente al rapporto di lavoro e a un piano di incentivazione retributiva rientra, in via ordinaria, nel reddito di lavoro dipendente.

  • Art. 48, comma 2, lettera g), TUIR, nel testo vigente nel 1999

    Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi dell'art. 2349 c.c. e dell'art. 2441 c.c., ultimo comma.

    L'esclusione fiscale opera solo in presenza dei presupposti normativi, tra cui l'effettiva sottoscrizione o attribuzione delle azioni e la corrispondenza dell'importo al valore delle azioni. Non si applica a un'indennità sostitutiva corrisposta per la rinuncia all'opzione.

  • Art. 48, comma 2, lettera g-bis), TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 505 del 1999

    La differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, alle condizioni previste dalla norma, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

    La disposizione non era applicabile al caso concreto perché operativa dal 1° gennaio 2000 e riferita ad assegnazioni di titoli avvenute dopo tale data; inoltre, nel caso esaminato, non vi era stata alcuna assegnazione di titoli.

  • Art. 6, comma 2, TUIR

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    La disposizione non consente automaticamente di qualificare l'indennità come sostitutiva di un capital gain: occorre verificare la reale causa dell'erogazione. Qui la somma sostituiva la possibilità di esercitare un diritto collegato al rapporto di lavoro, non una plusvalenza già realizzata o fiscalmente qualificabile come reddito diverso.

  • Art. 81, comma 1, lettera c-bis), TUIR, nel testo vigente nel 1999

    Costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, partecipazioni o diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni.

    La tassazione dei redditi diversi presuppone la realizzazione di una plusvalenza derivante da una cessione o da un'operazione sui titoli o sui relativi diritti. Una mera indennità transattiva pagata dal datore di lavoro per la rinuncia all'esercizio dell'opzione non è stata ricondotta a tale categoria.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte dal datore di lavoro in relazione a piani di stock option, anche se denominate indennità, liquidazione o compensazione, tendono a essere qualificate come redditi di lavoro dipendente quando derivano causalmente dal rapporto di lavoro e sostituiscono un beneficio retributivo non ancora concretamente realizzato.
  • La tassazione agevolata prevista per le stock option richiede il rispetto puntuale dei presupposti temporali e sostanziali della norma applicabile, inclusa l'effettiva assegnazione o sottoscrizione dei titoli quando richiesta.
  • La mancata assegnazione o il mancato esercizio dell'opzione impedisce, di regola, di qualificare la somma ricevuta come capital gain o come reddito diverso, soprattutto quando il pagamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro nell'ambito di una transazione.
  • Per determinare il regime fiscale occorre individuare la causa concreta dell'erogazione, non la sua denominazione formale nel cedolino o nell'accordo transattivo.
  • Le norme fiscali applicabili alle stock option devono essere individuate in base alla data dell'assegnazione dei titoli e della percezione della somma, verificando la disciplina vigente ratione temporis.

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