Cassazione Penale, Sentenza n. 16473/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sequestro preventivo del saldo contabile relativo a un contratto di gestione patrimoniale intestato a Cristian Santini; successiva estinzione del procedimento penale per esito positivo della messa alla prova e sentenza che disponeva il dissequestro e la restituzione delle somme a favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, in forza di una "indicazione irrevocabile di pagamento" resa dallo stesso Santini. Fideuram, titolare di un pegno sul credito anticipato da atto del 25/05/2017 (garanzia per apertura di credito fino a €108.000), ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che, in sede esecutiva, ha respinto la sua richiesta di revoca dell'ordine di restituzione e la sua domanda che il denaro fosse invece restituito alla banca o, in subordine, che la questione fosse rimessa al giudice civile. Fideuram deduceva la violazione delle norme sul sequestro e sulla tutela del creditore pignoratizio, contestava la mancata rimessione della controversia al giudice civile e denunciava motivazione illogica e implicazioni ablative analoghe alla confisca; ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione. Ha richiamato l'art. 676 cod. proc. pen., sottolineando che il giudice dell'esecuzione interviene per la restituzione solo se il giudice della cognizione non ha già provveduto; nel caso di specie il giudice della cognizione aveva già disposto il dissequestro e la restituzione, per cui eventuali contestazioni successive sulla destinazione delle somme devono essere decise dal giudice civile. La Corte ha inoltre precisato che il sequestro non estingue i diritti reali preesistenti (es. pegno), ma il potere di revocare il provvedimento restitutorio del giudice della cognizione non appartiene al giudice dell'esecuzione. Per questo motivo il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
«il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate»
Definisce il perimetro della competenza del giudice dell'esecuzione: quando il giudice della cognizione ha già disposto dissequestro e restituzione, le contestazioni successive sulla destinazione dei beni non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione ma nel giudice civile
art. 323 cod. proc. pen.
Richiama il principio che la restituzione deve essere fatta "all'avente diritto"; la Corte ha osservato che, se il giudice della cognizione ha già disposto la restituzione a un soggetto, la revoca di tale disposizione non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione
art. 2741 cod. civ.
Norma generale sulla proprietà dei crediti; richiamata nel contesto della discussione sull'appartenenza delle somme sequestrate
art. 2784 cod. civ.
Disciplina dei diritti reali di garanzia sui crediti (pegno su crediti); rilevante per valutare la titolarità del diritto di soddisfazione sulle somme sequestrate
art. 2800 cod. civ.
Stabilisce che l'opponibilità ai terzi del pegno su crediti dipende da atto scritto e dalla sua notificazione o accettazione con data certa; la banca ha assunto che i requisiti erano soddisfatti e che il pegno era opponibile, ma la Corte ha ritenuto la questione di merito da trattare in sede civile
art. 263, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente con riferimento alla rimessione al giudice civile in caso di seria contestazione, ma la Corte ha ritenuto che, essendo il provvedimento restitutorio già stato adottato in sede di cognizione, la rimessione in sede esecutiva non fosse lo strumento corretto
art. 324, comma 8, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle competenze del giudice dell'esecuzione; la Corte ha escluso che potesse essere invocata per ottenere la revoca del provvedimento di restituzione già adottato dal giudice della cognizione
art. 81 e art. 316-ter cod. pen.
Riferimenti ai reati contestati nell'originario procedimento penale contro Santini; utili per il contesto fattuale ma non determinanti sulla questione di competenza affrontata in cassazione
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha già disposto il dissequestro e la restituzione di beni in una sentenza passata in giudicato, eventuali contestazioni successive sulla titolarità o destinazione di quei beni devono essere decise dal giudice civile e non dal giudice dell'esecuzione.
- Il sequestro preventivo non estingue i diritti reali preesistenti (es. pegno su crediti), ma la loro tutela o la contestazione dell'effetto restitutorio deciso in sede di cognizione richiede l'azione in sede civile piuttosto che interventi del giudice dell'esecuzione per revocare disposizioni già adottate dalla cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione ha competenze limitate e non può sostituirsi al giudice della cognizione per revocare un provvedimento restitutorio già emanato; la competenza per dirimere conflitti tra aventi diritto diversi è generalmente del giudice civile.
- Il titolare di un diritto reale di garanzia (es. pegno su crediti) deve curare la corretta costituzione e opponibilità del proprio diritto (atto scritto, notificazione o accettazione con data certa) e, se necessario, agire prontamente in sede civile per far valere la prelazione in caso di sequestro o restituzione a terzi.
- La richiesta di sospensione dell'esecutività di un provvedimento giudiziario può avere senso solo quando il ricorso è ammissibile e la materia rientra nella competenza del giudice investito; altrimenti la sospensione non otterrà accoglimento per incompetenza.
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