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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8766/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bilc ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva riconosciuto la sentenza penale rumena del 16/03/2021 (confermata in parte dall'Alta Corte di Cassazione rumena il 13/03/2023) e aveva rifiutato la sua consegna disponendo l'espiazione della pena in Italia. Il ricorrente ha dedotto: 1) la sentenza indicata nel mandato di arresto europeo non sarebbe definitiva, in quanto l'Alta Corte rumena aveva parzialmente annullato il capo relativo al reato di traffico di influenze; 2) la prescrizione del reato di istigazione alla corruzione (commesso il 23/07/2015), sostenendo che il termine massimo previsto dall'ordinamento italiano era stato superato; ha altresì chiesto un rinvio dell'udienza in attesa di ulteriori decisioni della magistratura rumena relative al reato di traffico di influenze.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: il mandato di arresto europeo del 16/03/2023 fosse valido e autosufficiente rispetto alla indicazione della sentenza esecutiva; la condanna rumena sia passata in giudicato secondo le informazioni fornite dall'A.G. rumena; il requisito della doppia punibilità era soddisfatto (richiamando l'art.322 c.p. per equivalente); il rifiuto della consegna da parte della Corte d'appello di Brescia è legittimo ai sensi dell'art.10 d.lgs. n.161/2010, poiché il ricorrente dimora effettivamente in Italia da oltre cinque anni ed ha nel Paese il centro dei propri interessi familiari e lavorativi, perciò la pena deve essere esppiata in Italia. Quanto alla presunta prescrizione, la Corte ha ritenuto la questione generica e non provata con il necessario dettaglio procedurale, e ha ricordato che la prescrizione, come motivo di rifiuto, ha rilievo limitato soprattutto per richieste cautelari e non per l'esecuzione di pena definitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10

    Consente il rifiuto della consegna quando il condannato ha stabilito in Italia la residenza e il centro dei propri interessi, disponendo l'espiazione della pena nello Stato di esecuzione.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, lett. c)

    indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva

    Il mandato di arresto europeo deve indicare l'esistenza di una sentenza esecutiva; il carattere 'autosufficiente' del MAE limita la possibilità dell'autorità esecutrice di riesaminare la questione della definitività se l'autorità emittente attesta l'esecutività.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. n) (oggi soppresso)

    In passato prevedeva il rifiuto della consegna per intervenuta prescrizione, ma la giurisprudenza ha limitato l'incidenza di tale motivo alle misure cautelari, non all'esecuzione di pene definitive.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per regolamentare l'espiazione della pena in Italia quando la consegna è rifiutata e sussistono i presupposti.

  • Decisione-quadro Consiglio UE 13 giugno 2002 (2002/584/JHA)

    Prevede tra i motivi facoltativi di non esecuzione anche l'intervenuta prescrizione nello Stato membro di esecuzione, ma la sua applicazione dipende dalla natura della richiesta (cautelare vs esecutiva) e dalla prova concreta.

  • codice penale, art. 322

    Richiamato come norma italiana di riferimento per verificare la doppia punibilità rispetto al reato di istigazione alla corruzione contestato in Romania.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 6, n. 21322 del 15/05/2014 (Alfieri, Rv. 260014)

    Principio secondo cui la prescrizione è rilevante come motivo di rifiuto principalmente per misure cautelari e non per richieste volte all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva.

Massime di principio

  • Il mandato di arresto europeo è tendenzialmente autosufficiente: l'autorità esecutrice si limita a verificare i requisiti formali e la documentazione dell'autorità emittente, non riesaminando il merito della sentenza quando quest'ultima è dichiarata esecutiva dall'emittente.
  • Per il riconoscimento/esecuzione di una sentenza straniera i controlli principali sono la sussistenza della doppia punibilità e la definitività/esecutività della sentenza; la dichiarazione dell'autorità emittente circa il passaggio in giudicato ha elevato valore probatorio.
  • L'eccezione di prescrizione va formulata con elementi processuali specifici (scansione temporale del procedimento straniero, periodi di sospensione/interruzione) e non in termini 'astratti'; se la richiesta riguarda l'esecuzione di una pena definitiva, l'argomento è meno incisivo rispetto alle domande cautelari.
  • L'art. 10 d.lgs. n.161/2010 consente di rifiutare la consegna quando il condannato ha stabilito in Italia il centro dei propri interessi, disponendo l'espiazione della pena in Italia: è necessario provare la reale e stabile dimora e i legami familiari/lavorativi.
  • Vi è distinzione tra richieste a fini cautelari e richieste a fini esecutivi: i motivi ostativi e le cause di non esecuzione posso avere portata diversa a seconda della finalità della consegna.
  • Se si contesta la definitività di una sentenza straniera, è utile ottenere e produrre documentazione ufficiale dell'autorità emittente che attesti lo status processuale (esecutività, eventuali annullamenti o rinvii) e i provvedimenti intervenuti nel procedimento estero.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie; dunque è importante documentare con precisione i fatti processuali e le norme applicabili nello Stato emittente.

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