Cassazione Civile, Ordinanza n. 33349/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2008, con cui veniva contestata una maggiore IRES. La contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso ritenendo decaduto il potere dell'Ufficio di rettificare le perdite utilizzate in diminuzione della base imponibile, perché esercitato oltre il termine quadriennale riferito alla dichiarazione delle perdite. In appello l'Agenzia delle entrate sosteneva, tra l'altro, che le perdite dovevano considerarsi assorbite, ai sensi dell'art. 84 TUIR, dall'eccedenza di proventi esenti rispetto ai componenti non dedotti. La CTR rigettava l'appello limitandosi a reputare corretta la motivazione per relationem adottata dalla CTP rispetto a una precedente sentenza resa su analoga questione, senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omessa pronuncia ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere il giudice d'appello risposto nel merito alle doglianze sull'assorbimento delle perdite; 2) nullità per motivazione apparente ex artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con affermazione apodittica sulla legittimità della motivazione per relationem, senza autonomo esame critico delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha dichiarato nulla la sentenza della CTR perché sorretta da una motivazione che non si confrontava con le deduzioni formulate nell'atto di appello, limitandosi a un richiamo astratto all'ammissibilità della motivazione per relationem. La Corte ha ribadito che tale tecnica motivazionale è ammissibile solo se il giudice di appello compie un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e richiama i contenuti rilevanti degli atti richiamati; in difetto, la motivazione è solo apparente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 TUIR
richiamato dall'Ufficio quale base per sostenere l'assorbimento delle perdite fiscali nell'eccedenza di proventi esenti rispetto ai componenti non dedotti; la Corte non si pronuncia nel merito sulla norma
art. 112 c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia del giudice d'appello
art. 132 c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione per relationem è ammissibile solo se rispetta il minimo costituzionale e si accompagna a un autonomo esame critico delle doglianze
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice che la utilizza effettua un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e dei contenuti richiamati; non è sufficiente un richiamo astratto alla validità della tecnica motivazionale.
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nell'atto di gravame.
- In sede di impugnazione il giudice deve rispondere alle doglianze devolute, poiché il mancato esame dei motivi può integrare omessa pronuncia o nullità della decisione.
- L'ammissibilità in astratto di una certa modalità di motivazione non esonera il giudice dal dovere di verificare in concreto se, nel caso specifico, essa consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito per decidere la controversia.
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