Cassazione Penale, Sentenza n. 44287/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per omicidi e tentato omicidio (strage di Ariola, 25/10/2003). La difesa ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denunciando l'inattendibilità e la natura "de relato" della principale dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore di giustizia Antonio Forastefano, l'assenza di riscontri individualizzanti concreti (reperti e dichiarazioni di altri collaboratori non riferibili direttamente al ricorrente) e l'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha precisato che la dichiarazione di Forastefano deve essere considerata come chiamata de relato e che il Tribunale di riesame non ha adeguatamente motivato né l'attendibilità intrinseca del collaboratore né l'esistenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti tali da sorreggere l'accusa contro Gaetano. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché proceda a un nuovo esame conforme ai principi motivazionali e probatori indicati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma penale relativa al concorso di persone nel reato; la pronuncia non svolge interpretazione specifica oltre all'indicazione del capo di imputazione.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio; citata in quanto fondamento dell'accusa per i fatti (triplice omicidio) oggetto del provvedimento impugnato.
art. 577 n. 3 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; la sentenza non approfondisce interpretazioni specifiche sulla norma, la cita come titolo di reato contestato.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'associazione mafiosa nell'ambito del quadro fattuale; la Corte utilizza il contesto associativo per valutare la natura delle dichiarazioni di collaboratori ma non riformula la norma.
art. 192 cod. proc. pen.
Fondamentale nella decisione: la Corte richiama i commi 3 e 4 che disciplinano la valutazione delle chiamate in correità o in reità (dirette o de relato). La pronuncia ribadisce che le dichiarazioni de relato richiedono un giudizio più rigoroso sull'attendibilità intrinseca e sulla fonte primaria, nonché la presenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti. Offre linee guida sulle fasi di valutazione (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e sui requisiti dei riscontri (convergenza, autonomia genetica, specificità, indipendenza).
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nei motivi di ricorso; la Corte lo menziona nel contesto delle censure processuali ma l'analisi giurisprudenziale si concentra soprattutto sull'art. 192.
art. 274 cod. proc. pen.
Citato nei motivi difensivi relativi alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non sviluppa una nuova interpretazione normativa specifica su questo articolo nel provvedimento analizzato.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato il comma 3 in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati più gravi; la Corte osserva che il Tribunale del riesame aveva fatto riferimento alla gravità dei fatti e al contesto per mantenere la presunzione, ma annulla l'ordinanza per carenze valutative sui gravi indizi, rinviando la valutazione complessiva al giudice di merito.
art. 309 cod. proc. pen.
Invocato nei motivi di doglianza; la Corte lo cita come parte del quadro normativo processuale rilevante ma l'argomentazione decisiva concerne l'applicazione rigorosa dell'art. 192.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente, nella valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie, tra chiamata diretta (fatti facenti parte del patrimonio conoscitivo comune del gruppo) e chiamata de relato: le seconde richiedono maggior rigore probatorio e controllo della fonte primaria.
- Applicare sempre il triplice controllo previsto dall'art. 192: (1) credibilità soggettiva del dichiarante; (2) attendibilità intrinseca della dichiarazione (precisione, coerenza, costanza, spontaneità); (3) riscontri esterni, convergenti e individualizzanti.
- I riscontri esterni possono essere di natura diversa (anche altre dichiarazioni), ma se sono altre chiamate bisogna verificarne l'autonomia genetica, la specificità, l'indipendenza e la convergenza sul nucleo essenziale dei fatti per evitare la mutual corroboration artefatta.
- La mera presenza di reperti materiali o di rinvenimenti in una zona compatibile non è automaticamente individualizzante: il giudice deve motivare il nesso specifico tra reperti e singolo indagato.
- Il tempo trascorso incide sull'attualità delle esigenze cautelari e deve essere adeguatamente valutato, ma la gravità dei fatti e il contesto possono mantenere la presunzione di necessità cautelare se sussistono concreti elementi aggiornati.
- In caso di elementi di smentita su parti rilevanti della dichiarazione, il giudice deve esplicitare la scelta motivazionale e valutare la possibile frazionabilità del racconto solo se le parti sono storicamente e logicamente autonome.
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