Sentenza del 07/04/2021 n. 34 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU) - Anno d'imposta 2012 - Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche - Vantaggio fiscale per gli istituti scolastici paritari se gli utenti versano un corrispettivo non solo di importo "simbolico" ma anche "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contesta la pretesa IMU sugli immobili destinati ad attività didattica svolta dall'istituto paritario per l'anno d'imposta 2012. Questione centrale: se l'attività didattica possa considerarsi svolta con modalità non commerciali ai sensi della lett. c) comma 3 art. 4 del d.m. n. 200/2012 quando gli utenti versano un corrispettivo non simbolico in valore assoluto ma che copre solo una frazione del costo effettivo del servizio
La decisione
il giudice ha accolto l'interpretazione favorevole agli istituti paritari: la modifica normativa introdotta dal d.m. n. 200/2012 ha relativizzato la nozione di 'importo simbolico' collegandola alla 'frazione del costo effettivo del servizio'. Ne consegue che non conta solo l'entità assoluta della retta, ma il rapporto fra corrispettivo e costo complessivo. Nel caso esaminato una retta annua di circa 1.400 euro, pur non simbolica in termini assoluti, rappresentava circa un quinto del costo effettivo e quindi è stata ritenuta più prossima a una prestazione simbolica/frazionaria: l'attività è stata qualificata come non commerciale e l'esenzione IMU per il 2012 è stata riconosciuta
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
norma che ha inciso sul regime IMU/tributario per gli enti non commerciali; utilizzata come contesto normativo per l'anno d'imposta 2012
art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011
riferimento normativo sul regime dell'IMU e sulle esenzioni; richiamato per definire il quadro normativo dell'imposta
art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992
norma di riferimento in materia di tributi locali/municipali collegata alla disciplina delle imposte sugli immobili
d.m. n. 200 del 2012, lett. c) comma 3 art. 4
chiarisce che l'attività didattica delle scuole paritarie si considera non commerciale quando il corrispettivo versato dagli utenti non è solo simbolico e copre 'solamente una frazione del costo effettivo del servizio'; la sentenza interpreta tale disposizione relativizzando la nozione di importo simbolico al rapporto percentuale rispetto al costo
Massime di principio
- Non valutare il solo importo assoluto della retta: occorre confrontare il corrispettivo con il costo effettivo del servizio; un importo elevato può comunque essere 'simbolico' se rappresenta solo una piccola frazione del costo totale
- La nozione di 'importo simbolico' va letta in connessione con la frazione del costo effettivo: quanto più il corrispettivo è distante dal coprire il costo reale, tanto più è riconducibile a una modalità non commerciale
- Il carico della prova sull'effettivo rapporto fra corrispettivo e costo grava sul contribuente che chiede l'esenzione: è utile documentare i costi complessivi (bilanci, contabilità analitica, documenti di spesa) e il calcolo per studente/servizio
- Non esiste una soglia matematica universalmente vincolante: tuttavia la sentenza indica che rapporti come circa il 20% del costo possono essere valutati come famigliari a un valore simbolico; si tratta però di parametro indicativo, non definitivo
- Valutare anche l'assenza di correlazione diretta fra prestazione e corrispettivo (es. rette fissate per fini di accesso sociale) e la finalità non lucrativa dell'ente: elementi strutturali che rafforzano la qualificazione non commerciale
- In caso di diniego dell'esenzione da parte dell'ente impositore, è possibile impugnare la decisione fornendo la documentazione economica e richiamando l'interpretazione della d.m. n. 200/2012; decisioni locali possono essere contestate in giudizio
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