Sentenza del 07/04/2021 n. 1821 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Appello - Cognizione del Giudice - Appellante - Questione dedotte -- Oggetto e ambito del riesame - Mancata evidenziazione degli errori del primo giudice - Assenza di specifici motivi - Inammissibilità dell'appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità e mancata indicazione dei motivi specifici richiesti dall'art. 53 D.Lgs. 546/92, richiamando la giurisprudenza (Cass. n. 12589/2004; SS.UU. n. 16/2000). Conseguentemente l'appello è stato dichiarato inammissibile e gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello era volto a ottenere la riforma della sentenza della CTP di Roma che aveva respinto la domanda di illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione (valutazione di immobili in corso di costruzione). Tuttavia l'atto di impugnazione non indicava i "motivi specifici dell'impugnazione" ex art. 53 d.lgs. 546/92, limitandosi a riproporre pedissequamente le doglianze già esposte nel ricorso di primo grado senza formulare specifiche censure alla decisione impugnata né evidenziare gli errori del primo giudice e la connessione causale con il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
L'art. 53 richiede che l'atto di appello indichi i "motivi specifici dell'impugnazione"; la loro assenza determina l'inammissibilità dell'appello poiché limita la devoluzione delle questioni al giudice di secondo grado.
D.L. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta (camera di consiglio) nel processo tributario; non incide sui requisiti sostanziali dell'appello.
Cass. n. 12589/2004
Conferma l'orientamento delle SS.UU. secondo il quale la cognizione del giudice d'appello resta circoscritta alle questioni dedotte mediante motivi specifici: i motivi devono indicare gli errori del primo giudice e la connessione causale col provvedimento impugnato.
Cass. SS.UU. n. 16/2000
Ribadisce il principio che i motivi d'appello delimitano l'oggetto e l'ambito del riesame, e che l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'atto di appello nel processo tributario deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione: non è sufficiente riproporre le ragioni del ricorso introduttivo.
- La funzione dei motivi specifici è delimitare l'ambito della devoluzione al giudice di secondo grado e individuare gli errori del primo giudice con la relativa connessione causale al provvedimento impugnato.
- Se l'appello è generico o non indica le specifiche censure alla decisione impugnata, l'atto è inammissibile e può comportare condanna alle spese del grado.
- L'introduzione di questioni nuove in appello rispetto a quelle trattate in primo grado è per principio problematica: il giudice di secondo grado è vincolato alle questioni oggetto dei motivi specifici.
- La trattazione scritta o altre modalità procedurali straordinarie (es. art. 27 D.L. 137/2020) non derogano all'obbligo di motivazione specifica dell'appello.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve indicare chiaramente quali parti della decisione contesta, perché sono errate (con riferimenti di fatto e diritto) e quale correzione chiede al giudice di secondo grado.
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