Sentenza del 07/04/2021 n. 3023 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 11/2021 IRPEF - Compensi giudici tributari - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Tassazione separata ex art. 17 TUIR - Condizioni di applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Qualificazione fiscale dei compensi erogati ai giudici tributari: se, essendo tali compensi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. f) TUIR, l'erogazione avvenuta in periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve essere assoggettata a tassazione separata ex art.17, comma 1, lett. b) TUIR. Si discute inoltre quale sia il criterio per considerare il ritardo nell'erogazione come "fisiologico" e dunque ostativo all'applicazione della tassazione separata.
La decisione
La Corte ha stabilito che i compensi erogati ai giudici tributari sono emolumenti assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art.50, comma 1, lett. f) TUIR) e che, se l'effettivo pagamento avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, tali compensi devono essere assoggettati a tassazione separata ex art.17, comma 1, lett. b) TUIR, a condizione che il ritardo nell'erogazione non sia dovuto a ragioni fisiologiche. Il concetto di ritardo fisiologico è individuato, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, in 120 giorni (richiamando il termine previsto dall'art.14 D.L. 669/1996 per l'esecuzione da parte della P.A. di un provvedimento giudiziario). Pertanto, ritardi superiori a 120 giorni non rientrano nella nozione di "ritardo fisiologico" e consentono l'applicazione della tassazione separata.
Norme richiamate
D.Lgs. 545/1992, art.13
norma che disciplina l'erogazione dei compensi ai giudici tributari; valore fattuale nella vicenda come fonte dell'obbligazione al pagamento.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art.50 comma 1 lett. f)
classifica i compensi dei giudici tributari come emolumenti assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art.17 comma 1 lett. b)
prevede la tassazione separata per redditi che sono corrisposti in periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; applicabile ai compensi ove il pagamento avvenga in esercizio successivo e il ritardo non sia fisiologico.
Codice Civile, art.1183
richiamato per il concetto di esecuzione/ritardo fisiologico; la giurisprudenza fissa sul parametro dei 120 giorni il termine da considerare come fisiologico nella corresponsione dei compensi.
D.L. 669/1996, art.14
utilizzato comparativamente per individuare il termine di 120 giorni come parametro ragionevole nella valutazione della fisiologicità del ritardo nell'erogazione da parte della P.A.
Massime di principio
- I compensi riconosciuti ai giudici tributari sono fiscalmente 'assimilati' ai redditi di lavoro dipendente e non vanno automaticamente trattati come redditi diversi: questa qualificazione influisce sul regime di tassazione applicabile.
- Quando il pagamento di tali compensi avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, si applica la tassazione separata ex art.17 TUIR, salvo che il ritardo sia riconducibile a cause fisiologiche.
- Il criterio della fisiologicità del ritardo è oggettivato dalla giurisprudenza in un termine di 120 giorni: pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla maturazione sono da considerarsi fisiologici e dunque non danno luogo a tassazione separata; pagamenti oltre tale termine possono essere assoggettati a tassazione separata.
- In situazioni analoghe è importante documentare la data di maturazione del credito e la data di effettivo pagamento: il contribuente deve dimostrare che il pagamento è avvenuto in esercizio successivo e che il ritardo non rientra nei 120 giorni per avvalersi della tassazione separata.
- Le amministrazioni devono valutare se il ritardo sia giustificato da motivi oggettivi e fisiologici (es. procedure amministrative ordinarie entro 120 giorni) o da cause non fisiologiche (es. ritardi amministrativi prolungati, omissioni), poiché solo in quest'ultimo caso scatta la tassazione separata a favore del contribuente.
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