Sentenza del 07/04/2021 n. 467 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.R.P.E.F. - determinazione - redditometro - autosufficienza dello strumento - è tale - ulteriori prova di maggiore capacità contributiva - non sono necessarie. Redditometro - presunzione - prova contraria - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli indici del redditometro: gli elementi individuati come fattori-indice sono considerati sufficienti per presumere una maggiore capacità contributiva ai fini IRPEF e quindi per determinare l'imposta; resta a carico del contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non sussiste o è di misura inferiore mediante elementi convincenti e documentali
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un accertamento IRPEF effettuato con il metodo sintetico basato sugli indici del cd. redditometro; si discuteva se l'Amministrazione debba fornire prove ulteriori rispetto all'individuazione dei fattori-indice o se tali indici siano autosufficienti per determinare la maggiore capacità contributiva
Norme richiamate
regime del metodo sintetico (redditometro)
L'utilizzo degli indici di capacità contributiva previsti dal redditometro costituisce presunzione idonea a determinare il reddito ai fini IRPEF; l'Amministrazione non è tenuta a fornire ulteriori prove oltre all'accertata esistenza dei fattori-indice
onere della prova del contribuente
Spetta al contribuente l'onere di offrire la prova contraria, dimostrando con documenti e elementi concreti che il reddito presunto non corrisponde alla realtà o è di entità inferiore
Massime di principio
- L'accertamento sintetico basato sul redditometro produce una presunzione semplice di maggiore capacità contributiva che è sufficiente, di per sé, per determinare l'imposta.
- L'Amministrazione finanziaria non deve produrre ulteriori prove oltre all'individuazione dei fattori-indice utilizzati dal redditometro.
- Il contribuente ha l'onere della prova contraria: deve fornire documentazione e argomentazioni precise e convincenti per scalfire la presunzione e dimostrare un reddito effettivo inferiore.
- In pratica, chi riceve un avviso basato sul redditometro deve concentrarsi sulla raccolta di elementi probatori (scontrini, fatture, contratti, giustificativi di spesa, attestazioni di finanziamenti o donazioni, ecc.) che spieghino la fonte delle spese o la mancata capacità contributiva attribuita.
- La limitata esigenza di prove aggiuntive dall'Amministrazione non esclude il diritto del contribuente a contestare in concreto i singoli indici del redditometro, dimostrando l'inesistenza o l'inesattezza dei fattori-indice applicati.
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