Sentenza del 07/04/2021 n. 465 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - cessione d'azienda - corrispettivo pattuito - tassazione - momento - stipula del contratto - è tale - patto di riservato dominio - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione dell'imponibilità dell'intero corrispettivo pattuito per la cessione del ramo d'azienda; il ricorrente sosteneva che, in presenza di un patto di riservato dominio e della parziale erogazione del prezzo al momento della stipula, la tassazione dovesse essere differita fino al trasferimento effettivo della proprietà o fino al completo pagamento
La decisione
la corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, il corrispettivo delle cessioni d'azienda si considera alla data della stipula dell'atto (salvo che la data utile coincida con quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo, se diversa). Le clausole di riserva di proprietà, anche se civilisticamente sospensive, non ostacolano l'efficacia fiscale: pertanto il corrispettivo pattuito per la cessione del ramo d'azienda (bar-tabaccheria) concorre a piena tassazione alla data di stipula, benché sia stata erogata solo una parte del prezzo a causa del patto di riservato dominio
Norme richiamate
principio di competenza fiscale relativo alle cessioni di beni e aziende (normativa tributaria generale)
la norma è interpretata nel senso che il momento imponibile è la data di stipula dell'atto per immobili e aziende, salvo che la data rilevante sia quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo del diritto
regole civilistiche sul patto di riservato dominio
pur avendo efficacia ai fini civilistici come condizione sospensiva del trasferimento della proprietà, il patto di riservato dominio non impedisce la tassazione dell'intero corrispettivo alla data fiscale rilevante
Massime di principio
- Ai fini fiscali, per la cessione di aziende e immobili il corrispettivo rileva alla data di stipula dell'atto, salvo che la data rilevante sia quella in cui si realizza l'effetto traslativo: la prova della effettiva differenza tassabile deve essere chiara
- Le clausole di riserva di proprietà non posticipano automaticamente l'imponibilità: civilisticamente sospensive, esse non impediscono la piena efficacia fiscale del corrispettivo
- Se il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale avviene in data diversa dalla stipula, il momento impositivo può coincidere con la data dell'effetto traslativo; quindi è necessario valutare concretamente quando si realizza l'effetto traslativo
- In caso di cessioni a rate o con pagamento parziale, il cedente potrebbe dover includere l'intero corrispettivo nel periodo di competenza stabilito dalla norma fiscale, indipendentemente dall'effettivo incasso
- Per gestire rischi fiscali nelle vendite con riserva di proprietà, è opportuno prevedere clausole o garanzie contrattuali e mantenere documentazione che attesti il momento dell'effetto traslativo, oltre a considerare eventuali implicazioni IVA e di determinazione della plusvalenza
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