Corte di giustizia, Sentenza C-194/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 giugno 2021. — BY e a. contro Stadt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Impiego regolare – Articolo 9 – Accesso all’istruzione dei figli di un lavoratore turco – Diritto di soggiorno – Diniego. — Causa C-194/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha interpretato l'articolo 9 della decisione n. 1/80 nel contesto del regime di associazione CEE-Turchia. Ha escluso che questa norma possa essere invocata da figli di lavoratori turchi quando i genitori non abbiano maturato i diritti previsti dagli articoli 6 e 7 della stessa decisione. La pronuncia chiarisce che l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale è subordinato a condizioni cumulative e non costituisce, di per sé, un titolo autonomo di soggiorno.
Decisione n. 1/80: l'articolo 9, primo comma, non attribuisce ai figli di lavoratori turchi un autonomo diritto di soggiorno invocabile quando i genitori non soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 7.
La questione giuridica
Se l'articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che: a) conferisce ai figli di lavoratori turchi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante; b) tale diritto possa essere invocato anche quando i genitori non hanno acquisito diritti ai sensi degli articoli 6 o 7 della stessa decisione; c) in caso affermativo, quali siano le condizioni temporali e soggettive per il suo sorgere, inclusa l'eventuale estensione ai genitori affidatari.
Principio di diritto
L'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 riconosce ai figli dei lavoratori turchi il diritto di accesso, a parità di condizioni, ai corsi di istruzione generale, tirocinio e formazione professionale nello Stato membro ospitante solo se essi risiedono regolarmente con i genitori e se almeno uno dei genitori è o è stato regolarmente occupato in detto Stato membro nel senso degli articoli 6 e 7 della decisione. Di conseguenza, tale disposizione non può essere invocata dai figli quando i loro genitori non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 e non attribuisce, in questo caso, un autonomo diritto di soggiorno ai figli né ai genitori affidatari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, articoli 6, 7 e 9
- Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (Accordo di associazione)
- Decisione 64/732/CEE del Consiglio
Articolo 9 della decisione n. 1/80 e diritto di soggiorno dei figli di lavoratori turchi
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Düsseldorf, riguarda la portata dell'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia. Il tema è se la disposizione, che assicura ai figli dei lavoratori turchi l'accesso all'istruzione generale, al tirocinio e alla formazione professionale, comporti anche un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale sono BY, CX, FU, DW ed EV, cittadini turchi, che avevano ottenuto permessi di soggiorno in Germania per ricongiungimento familiare e per attività autonoma del padre BY. Alla scadenza dei permessi, il Comune di Duisburg ha respinto la domanda di proroga o di rilascio di nuovi titoli di soggiorno.
I ricorrenti hanno sostenuto di poter beneficiare dell'articolo 9 della decisione n. 1/80, assumendo che tale norma conferisse ai figli dei lavoratori turchi non solo un diritto di accesso all'istruzione, ma anche un diritto di soggiorno; in via consequenziale, hanno dedotto anche il diritto di soggiorno dei genitori affidatari.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, in particolare gli articoli 6, 7 e 9;
- l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;
- la decisione 64/732/CEE del Consiglio, con cui l'Accordo è stato approvato e confermato.
Sono richiamate anche le disposizioni del diritto tedesco sul permesso di soggiorno, ma la decisione della Corte si fonda sull'interpretazione del diritto dell'Unione/associazione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede sostanzialmente:
- se l'articolo 9, primo comma, attribuisca ai figli dei lavoratori turchi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante;
- se tale diritto possa essere fatto valere anche quando i genitori non abbiano maturato diritti ex articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80;
- in caso positivo, quali condizioni temporali e soggettive siano necessarie, inclusa l'eventuale estensione del diritto di soggiorno ai genitori affidatari.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l'articolo 9 della decisione n. 1/80 garantisce ai figli dei lavoratori turchi regolarmente residenti con i genitori e impiegati regolarmente nello Stato membro il diritto di essere ammessi ai corsi di istruzione generale, tirocinio e formazione professionale alle stesse condizioni richieste ai figli dei cittadini dello Stato membro ospitante.
La disposizione, secondo la Corte, contiene due condizioni cumulative:
- i figli devono risiedere regolarmente nello Stato membro con i loro genitori;
- almeno uno dei genitori deve essere o essere stato regolarmente occupato nello Stato membro ospitante.
Nel chiarire quest'ultima condizione, la Corte collega espressamente l'impiego regolare ai criteri degli articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80. Richiama infatti la struttura della decisione, il terzo considerando e la collocazione delle disposizioni nella sezione sulle questioni dell'occupazione e della libera circolazione dei lavoratori turchi.
La Corte osserva inoltre che l'articolo 6 disciplina il progressivo accesso ai diritti di lavoro del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, mentre l'articolo 7 riguarda i familiari autorizzati a raggiungere tale lavoratore e stabilmente residenti. Ne deriva che i figli di lavoratori turchi non possono invocare l'articolo 9 se nessuno dei genitori soddisfa i requisiti previsti da tali disposizioni.
Soluzione adottata
La Corte risponde che l'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 non può essere invocato dai figli dei lavoratori turchi i cui genitori non soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della medesima decisione.
Portata pratica della pronuncia
La decisione esclude che l'articolo 9 costituisca, da solo, un fondamento autonomo di soggiorno per i minori e per i genitori affidatari. Per gli operatori, la pronuncia conferma che il diritto di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nel sistema della decisione n. 1/80, è accessorio rispetto alla previa integrazione del genitore nel mercato del lavoro regolare dello Stato membro e non opera in assenza delle condizioni poste dagli articoli 6 e 7.
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