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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-194/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 giugno 2021. — BY e a. contro Stadt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Impiego regolare – Articolo 9 – Accesso all’istruzione dei figli di un lavoratore turco – Diritto di soggiorno – Diniego. — Causa C-194/20

Giurisprudenza europea62020CJ0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha interpretato l'articolo 9 della decisione n. 1/80 nel contesto del regime di associazione CEE-Turchia. Ha escluso che questa norma possa essere invocata da figli di lavoratori turchi quando i genitori non abbiano maturato i diritti previsti dagli articoli 6 e 7 della stessa decisione. La pronuncia chiarisce che l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale è subordinato a condizioni cumulative e non costituisce, di per sé, un titolo autonomo di soggiorno.

Decisione n. 1/80: l'articolo 9, primo comma, non attribuisce ai figli di lavoratori turchi un autonomo diritto di soggiorno invocabile quando i genitori non soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 7.

La questione giuridica

Se l'articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che: a) conferisce ai figli di lavoratori turchi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante; b) tale diritto possa essere invocato anche quando i genitori non hanno acquisito diritti ai sensi degli articoli 6 o 7 della stessa decisione; c) in caso affermativo, quali siano le condizioni temporali e soggettive per il suo sorgere, inclusa l'eventuale estensione ai genitori affidatari.

Principio di diritto

L'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 riconosce ai figli dei lavoratori turchi il diritto di accesso, a parità di condizioni, ai corsi di istruzione generale, tirocinio e formazione professionale nello Stato membro ospitante solo se essi risiedono regolarmente con i genitori e se almeno uno dei genitori è o è stato regolarmente occupato in detto Stato membro nel senso degli articoli 6 e 7 della decisione. Di conseguenza, tale disposizione non può essere invocata dai figli quando i loro genitori non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 e non attribuisce, in questo caso, un autonomo diritto di soggiorno ai figli né ai genitori affidatari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, articoli 6, 7 e 9
  • Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (Accordo di associazione)
  • Decisione 64/732/CEE del Consiglio

Articolo 9 della decisione n. 1/80 e diritto di soggiorno dei figli di lavoratori turchi

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Düsseldorf, riguarda la portata dell'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia. Il tema è se la disposizione, che assicura ai figli dei lavoratori turchi l'accesso all'istruzione generale, al tirocinio e alla formazione professionale, comporti anche un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale sono BY, CX, FU, DW ed EV, cittadini turchi, che avevano ottenuto permessi di soggiorno in Germania per ricongiungimento familiare e per attività autonoma del padre BY. Alla scadenza dei permessi, il Comune di Duisburg ha respinto la domanda di proroga o di rilascio di nuovi titoli di soggiorno.

I ricorrenti hanno sostenuto di poter beneficiare dell'articolo 9 della decisione n. 1/80, assumendo che tale norma conferisse ai figli dei lavoratori turchi non solo un diritto di accesso all'istruzione, ma anche un diritto di soggiorno; in via consequenziale, hanno dedotto anche il diritto di soggiorno dei genitori affidatari.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, in particolare gli articoli 6, 7 e 9;
  • l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;
  • la decisione 64/732/CEE del Consiglio, con cui l'Accordo è stato approvato e confermato.

Sono richiamate anche le disposizioni del diritto tedesco sul permesso di soggiorno, ma la decisione della Corte si fonda sull'interpretazione del diritto dell'Unione/associazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiede sostanzialmente:

  • se l'articolo 9, primo comma, attribuisca ai figli dei lavoratori turchi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante;
  • se tale diritto possa essere fatto valere anche quando i genitori non abbiano maturato diritti ex articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80;
  • in caso positivo, quali condizioni temporali e soggettive siano necessarie, inclusa l'eventuale estensione del diritto di soggiorno ai genitori affidatari.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l'articolo 9 della decisione n. 1/80 garantisce ai figli dei lavoratori turchi regolarmente residenti con i genitori e impiegati regolarmente nello Stato membro il diritto di essere ammessi ai corsi di istruzione generale, tirocinio e formazione professionale alle stesse condizioni richieste ai figli dei cittadini dello Stato membro ospitante.

La disposizione, secondo la Corte, contiene due condizioni cumulative:

  • i figli devono risiedere regolarmente nello Stato membro con i loro genitori;
  • almeno uno dei genitori deve essere o essere stato regolarmente occupato nello Stato membro ospitante.

Nel chiarire quest'ultima condizione, la Corte collega espressamente l'impiego regolare ai criteri degli articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80. Richiama infatti la struttura della decisione, il terzo considerando e la collocazione delle disposizioni nella sezione sulle questioni dell'occupazione e della libera circolazione dei lavoratori turchi.

La Corte osserva inoltre che l'articolo 6 disciplina il progressivo accesso ai diritti di lavoro del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, mentre l'articolo 7 riguarda i familiari autorizzati a raggiungere tale lavoratore e stabilmente residenti. Ne deriva che i figli di lavoratori turchi non possono invocare l'articolo 9 se nessuno dei genitori soddisfa i requisiti previsti da tali disposizioni.

Soluzione adottata

La Corte risponde che l'articolo 9, primo comma, della decisione n. 1/80 non può essere invocato dai figli dei lavoratori turchi i cui genitori non soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della medesima decisione.

Portata pratica della pronuncia

La decisione esclude che l'articolo 9 costituisca, da solo, un fondamento autonomo di soggiorno per i minori e per i genitori affidatari. Per gli operatori, la pronuncia conferma che il diritto di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nel sistema della decisione n. 1/80, è accessorio rispetto alla previa integrazione del genitore nel mercato del lavoro regolare dello Stato membro e non opera in assenza delle condizioni poste dagli articoli 6 e 7.

Come è indicizzato

Materieassociazione cee-turchiasoggiorno dei cittadini turchidiritto dei lavoratori turchiistruzione e formazione professionalericongiungimento familiare

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