Ordinanza n. 3985/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Baia e Latina n. 7 del 3.6.2023; - della deliberazione di Giunta Comunale di Baia e Latina n. 41 del 5.5.2023; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pascarella Luciano in proprio Quale Genitore del Minore il 10/11/2023: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Baia e Latina n. 18 del 26.8.2023, depositata in giudizio in data 8/9/23; b) se ed in quanto lesiva della deliberazione di Giunta Comunale di Baia e Latina n. 61 del 1.8.2023, richiamata nell''atto deliberativo sub a); c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale di Baia e Latina concernenti l’edificio scolastico, incluse le deliberazioni successivamente impugnate con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorso introduttivo è diretto contro la deliberazione del Consiglio comunale di Baia e Latina n. 7 del 3 giugno 2023, la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 5 maggio 2023 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Con motivi aggiunti sono state impugnate anche la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 agosto 2023, la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 1° agosto 2023, ove lesiva, e gli ulteriori atti connessi. Dall’ordinanza in esame non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Collegio si è limitato a disporre un ulteriore adempimento istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta del verificatore di una proroga di ulteriori trenta giorni per l’espletamento della verificazione tecnica disposta con le precedenti ordinanze collegiali, motivata dalla difficoltà delle amministrazioni interessate di reperire la documentazione tecnico-amministrativa relativa all’edificio scolastico oggetto del giudizio. Sono rimasti fermi i contenuti e gli adempimenti previsti dalle precedenti ordinanze. Il Collegio ha invitato il verificatore a depositare la relazione entro e non oltre il termine prorogato e ha rinviato l’ulteriore trattazione del merito alla pubblica udienza del 28 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle domande di annullamento.
Massime di principio
- Quando una verificazione tecnica già disposta non possa essere tempestivamente completata per la difficoltà di reperire la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, il giudice amministrativo può concedere al verificatore una proroga del termine, mantenendo fermi l’oggetto e le modalità dell’incarico già stabiliti.
- La concessione della proroga dell’incarico di verificazione non comporta una decisione, neppure implicita, sulla fondatezza delle domande di annullamento e impone il rinvio della trattazione del merito al completamento dell’istruttoria, quando la relazione tecnica sia rilevante per la decisione.
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