Ordinanza n. 559/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del Decreto del Questore di Benevento – D.AC.UR. n. 46/2025, del 25.11.2025, emesso su richiesta della Legione Carabinieri Campania- Compagnia Cerreto Sannita con atto prot. n. 121/1-1/2025, notificato al ricorrente addì 01.12.2025, con cui è stata disposta la misura preventiva ex art. 13-bis, D.L. n. 14/2017, nei confronti del ricorrente, prevedendo espressamente: “nei confronti di -OMISSIS-il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento – nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze di ad essi – presenti nelle strade del Comune di Telese Terme di seguito indicate: Corso Trieste, Via Cristoforo Colombo, Via Venezia, Via Garibaldi, V.le Edoardo Minieri, Viale Europa, Piazzetta Minieri, Piazza dei Popoli Italici, oltre all’intera zona del Parco Termale di Telese Terme per anni due(2), dalle ore 19:00 sino alle 2 successive ore 6:00 di ogni giorno, decorrente dalla notifica del presente provvedimento…”; 2. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Benevento che ha disposto per due anni il divieto di accesso e stazionamento presso determinati esercizi pubblici, locali di pubblico trattenimento e aree del Comune di Telese Terme, in una fascia oraria serale e notturna
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore, adottato su richiesta dell'Arma dei Carabinieri, con cui gli è stata applicata la misura preventiva prevista dall'art. 13-bis d.l. n. 14/2017. Il divieto riguardava l'accesso a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze, presenti in specifiche strade e nell'intera zona del Parco Termale di Telese Terme, per la durata di due anni e nella fascia dalle ore 19:00 alle ore 6:00. Il ricorso era assistito da domanda cautelare di sospensione. In sede cautelare, il giudice ha valutato la plausibile fondatezza delle censure alla luce degli atti istruttori, rilevando che non sembrava emergere, con ragionevole grado di probabilità, la partecipazione attiva del ricorrente ai fatti contestati. È stato inoltre dedotto e valutato il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà di circolazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto questorile. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che dagli atti istruttori non emergesse, con ragionevole probabilità, la partecipazione attiva del ricorrente ai fatti contestati, sicché risultava plausibile l'illegittimità della misura. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il divieto incideva sulla libertà di circolazione di una persona di giovanissima età e il pregiudizio non sarebbe stato ristorabile in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
misura preventiva di divieto di accesso e stazionamento presso esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento
La misura costituisce il provvedimento preventivo impugnato; in sede cautelare il giudice ha ritenuto non sufficientemente probabile, sulla base degli atti istruttori, la partecipazione attiva del destinatario ai fatti contestati.
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro una misura preventiva questorile, il fumus boni iuris può sussistere quando dagli atti istruttori non emerga, con ragionevole grado di probabilità, la partecipazione attiva del destinatario ai fatti posti a fondamento della misura.
- Una misura preventiva che limiti la libertà di circolazione di una persona di giovanissima età può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro successivo, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare.
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