Ordinanza n. 1490/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del Comune di-OMISSIS-- Area I SUAP prot. n. -OMISSIS- avente a oggetto “Annullamento della SCIA prot. n. -OMISSIS-del 12.04.2021 ai sensi degli artt. 19, comma IV, e 21-nonies comma, 2-bis della Legge n. 241/1990 e conseguente inibizione dell’attività di esposizione e vendita di autovetture al -OMISSIS-”; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della SCIA per attività di autorimessa all’aperto, esposizione e vendita di autovetture, con cessazione e chiusura immediata dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che, richiamando gli articoli 19, comma 4, e 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, ha annullato la SCIA presentata nel 2021 e disposto la cessazione dell’attività di esposizione e vendita di autovetture, nonché la chiusura ad horas e la rimozione dei beni e delle strutture utilizzati. Dal verbale della Guardia di Finanza richiamato dal Comune emergeva che presso il sito di Bacoli erano esposte e vendute indistintamente autovetture intestate alla ricorrente e ad altre imprese riconducibili al suo nucleo familiare; la SCIA non specificava che l’attività fosse svolta anche per conto di terzi. Inoltre, presso la sede dichiarata a Pozzuoli non risultavano uffici o strutture riconducibili alle imprese interessate, mentre l’attività commerciale sarebbe stata di fatto concentrata presso il sito di Bacoli e prevalentemente condotta dal padre della ricorrente. Il giudice cautelare ha ritenuto rilevante la possibile difformità tra quanto dichiarato nella SCIA e la situazione effettiva, anche sotto il profilo di una rappresentazione non veritiera od omissiva dei fatti, idonea a giustificare l’intervento comunale oltre il termine ordinario di autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insufficienza di elementi di possibile fondatezza del ricorso. Ha richiamato l’articolo 19, comma 4, della legge n. 241/1990, secondo cui, anche decorso il termine ordinario per l’adozione dei provvedimenti inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire alle condizioni previste dall’articolo 21-nonies. Ha inoltre considerato l’articolo 21-nonies, comma 2-bis, e l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la falsa o omessa rappresentazione di circostanze rilevanti da parte del privato può impedire la formazione di un affidamento legittimo e consentire il superamento del termine temporale dell’autotutela, purché la falsità o difformità sia rilevante e causalmente incidente sulla determinazione amministrativa. In tali ipotesi l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi sussistente in re ipsa, senza necessità di una particolare motivazione comparativa con l’interesse privato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies
La scadenza del termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non impedisce all’amministrazione di adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 quando ricorrano le condizioni dell’autotutela decisoria.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1
L’intervento oltre il termine ordinario è ammesso quando il provvedimento favorevole o il consolidamento della SCIA siano riconducibili a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni false o mendaci aventi i presupposti indicati dalla norma.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per l’assenza di sufficienti elementi di possibile fondatezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Decorso il termine ordinario previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può comunque intervenire se ricorrono le condizioni dell’autotutela previste dall’articolo 21-nonies della stessa legge.
- La falsa, reticente od omissiva rappresentazione di fatti rilevanti nella SCIA può escludere la formazione di un affidamento legittimo del segnalante e giustificare il superamento del termine ordinario per l’intervento amministrativo, quando la rappresentazione abbia inciso sulla determinazione dell’amministrazione.
- Quando l’illegittimo consolidamento della SCIA dipende da una rappresentazione non veritiera o incompleta imputabile al privato, l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi sussistente in re ipsa; non è quindi necessaria una specifica motivazione comparativa sull’interesse privato alla conservazione dell’attività, fermo restando l’accertamento della rilevanza della falsità o omissione.
- La valutazione della legittimità dell’intervento tardivo sulla SCIA deve considerare anche il contributo effettivo del segnalante alla formazione dell’assetto illegittimo, desumibile dagli atti del procedimento amministrativo e non necessariamente da un previo accertamento penale definitivo.
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