Sentenza n. 1370/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 in data 10 ottobre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 42 in data 17 ottobre 2022 ad oggetto: “Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell’Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’Autorità procedente; della deliberazione n. 9 del 12 ottobre 2018 con la quale la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo; della deliberazione n. 5 del 17 maggio 2019 della Comunità del Parco con la quale sono state controdedotte le osservazioni e approvata la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia di approvazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, nella parte in cui individua e perimetra le aree di protezione esterna includendovi il compendio dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (ente parco e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di un compendio immobiliare nel quartiere Boccaleone di Bergamo hanno impugnato la variante generale al PTC del Parco, deducendo tre motivi. In primo luogo, hanno contestato che aree esterne al perimetro del Parco potessero essere individuate e assoggettate a vincolo paesaggistico mediante un atto amministrativo, sostenendo che sarebbe stata necessaria una legge e richiamando la legge istitutiva del Parco, che non includeva i loro terreni, e la DGR regionale sui criteri paesaggistici. In secondo luogo, hanno denunciato l’assenza di motivazione sulle concrete esigenze di tutela e lo sviamento di potere, sostenendo che la perimetrazione sarebbe stata preordinata soltanto a un futuro ampliamento del Parco. In terzo luogo, hanno dedotto difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti e lesione del legittimo affidamento: l’area era qualificata dal PGT come ambito di trasformazione, era interessata da un piano attuativo approvato e, secondo i ricorrenti, era priva di valori paesaggistici meritevoli di tutela. Il Parco ha eccepito carenza d’interesse e, poi, sopravvenuta carenza d’interesse e acquiescenza per il recepimento della disciplina nel nuovo PGT di Bergamo del 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Ha respinto il primo motivo: né la normativa statale né quella regionale riservano alla legge l’individuazione delle aree di protezione esterna; la variante approvata ha natura di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e può individuare e rappresentare tali aree. Ha respinto il secondo motivo: le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale di comparazione con gli interessi privati, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri generali, ricavabili anche dalla relazione e dagli atti di piano. La relazione illustrava l’obiettivo di integrare il Parco con il contesto circostante, tutelare le connessioni ecologiche e paesistiche e creare una cintura verde; il futuro ampliamento del Parco era una finalità prospettica inserita in una più ampia politica di tutela, non indice di sviamento. Ha respinto il terzo motivo: il vincolo non elimina né pregiudica lo sfruttamento edificatorio e non interferisce con il piano attuativo approvato, ma comporta la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica prima dei singoli titoli edilizi. Le spese sono state integralmente compensate per novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004
Sono dunque soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “i territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto”, sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata.
La tutela paesaggistica prevista dalla norma comprende anche i territori di protezione esterna dei parchi, pur situati fuori dal perimetro del parco.
art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Sia i “parchi” che i “territori di protezione dei medesimi” sono individuati nei piani paesaggistici di cui all’art. 143 del d. lgs. 42/2004, i quali, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera c) di tale norma, provvedono a definirne il perimetro, a fornirne adeguata rappresentazione cartografica in scala e a dettare prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di tali aree e la loro valorizzazione.
I piani paesaggistici possono individuare e delimitare i parchi e i relativi territori di protezione esterna, rappresentarli cartograficamente e dettare prescrizioni dirette alla conservazione e valorizzazione.
art. 32, legge 6 dicembre 1991, n. 394
l’art. 32 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro statale sulle aree protette), nel disciplinare le “Aree contigue” ai parchi naturali, prevede che “I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni”, senza però specificare “con legge”;
La disciplina delle aree contigue attribuisce alle regioni il potere di determinarne i confini senza prescrivere che la determinazione avvenga con legge.
art. 17, comma 3, l.r. Lombardia n. 86/1983
analogamente, anche la L.R. lombarda n. 86/1983, recante norme sulle aree regionali protette, all’art. 17 comma 3 attribuisce all’ente gestore, tra l’altro, il potere di disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, senza specificare che ciò debba avvenire con legge.
La norma regionale attribuisce all’ente gestore poteri di modifica e integrazione della delimitazione territoriale senza imporre l’adozione di una legge.
Massime di principio
- L’individuazione e la delimitazione dei territori di protezione esterna di un parco, assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004, non sono riservate alla legge: possono essere effettuate in sede di piano paesaggistico, nel rispetto della disciplina che attribuisce il relativo potere all’amministrazione competente.
- Le scelte di pianificazione territoriale non richiedono, di regola, una motivazione puntuale che compari ogni interesse privato con quelli pubblici; è sufficiente l’indicazione dei criteri generali posti a fondamento della pianificazione, desumibili anche dalla relazione illustrativa e dagli atti del procedimento.
- L’inclusione di un’area in un territorio di protezione esterna del parco può perseguire l’integrazione ecologica e paesaggistica tra il parco e il contesto circostante, anche in vista di un possibile ampliamento futuro, se tale finalità si inserisce in una più ampia e ragionevole politica di tutela ambientale e territoriale.
- L’assoggettamento di un’area a vincolo paesaggistico non esclude di per sé la sua trasformabilità edilizia né annulla un piano attuativo già approvato: comporta la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica prima del rilascio dei singoli titoli edilizi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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