Cassazione Civile, Ordinanza n. 09871/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, nella sua qualità di notaio rogante, aveva impugnato due avvisi di liquidazione relativi a un atto "plurimo" contenente più vendite di immobili tra parti diverse. Le commissioni tributarie provinciali avevano rigettato i ricorsi. In appello, l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di non voler coltivare il contenzioso, dopo aver già annullato in autotutela gli avvisi di liquidazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva quindi dichiarato l’estinzione dei giudizi, compensando le spese per ragioni di equità e disponendo il rimborso dei contributi unificati anticipati. Il ricorrente per cassazione ha censurato la decisione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la sentenza fosse priva di motivazione in punto di compensazione delle spese e che non fossero indicati gravi ed eccezionali motivi; inoltre ha sostenuto che la soccombenza virtuale dell’Agenzia fosse evidente, poiché l’annullamento in autotutela degli avvisi avrebbe dimostrato l’infondatezza della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente: la Corte di merito aveva richiamato, oltre alla formula dell’equità, l’avvenuto integrale annullamento in autotutela degli atti impositivi e il correlato mutamento di prassi amministrativa, così rendendo comprensibile la ratio decidendi sulla compensazione delle spese. Ha inoltre precisato che il ricorrente stava in sostanza chiedendo una rivalutazione del merito della scelta del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti della compensazione, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali e compensazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per censurare un asserito vizio di motivazione
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro sulla regola della soccombenza e della condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese; la Corte ne ribadisce il consolidato orientamento anche in tema tributario
art. 15 d.lgs. 546/1992
norma sulle spese del processo tributario; la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni è letta in modo parallelo all’art. 92 c.p.c.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente e usato dalla Corte per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni non richiede formule sacramentali, ma deve essere sorretta da una motivazione che renda percepibile la ratio decidendi; è sufficiente una motivazione sintetica purché chiara e comprensibile.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio perché assente, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non basta che sia ritenuta erronea o concisa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della sussistenza in concreto dei presupposti di equità o della gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della compensazione delle spese, salvo che la motivazione sia meramente astratta o incoerente con le risultanze di causa.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese ex art. 15 d.lgs. 546/1992 opera in modo sostanzialmente parallelo all’art. 92 c.p.c. e può essere giustificata anche dall’annullamento in autotutela dell’atto impositivo da parte dell’amministrazione.
- Quando l’Amministrazione annulla integralmente in autotutela l’atto impugnato e il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, la scelta di compensare le spese per ragioni di equità è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla sufficienza e intelligibilità della motivazione.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, se dovuto, l’applicazione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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