Sentenza del 13/03/2015 n. 5043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.S. ha chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 1996-2000 su un capannone e fabbricati accessori utilizzati per deposito di attrezzi e ricovero di mezzi agricoli, sostenendo che fossero fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e quindi esenti. In Cassazione ha contestato, da un lato, l'interpretazione delle norme sulla ruralità e sulla strumentalità degli immobili agricoli e, dall'altro, la motivazione della sentenza regionale. La Corte ha rilevato, tuttavia, che i motivi erano inammissibili per la violazione dell'art. 366-bis c.p.c., poiché il quesito di diritto era generico e mancava il necessario momento di sintesi sul fatto controverso. Nel merito, ha inoltre evidenziato che l'immobile era accatastato in categoria D/8, propria degli immobili commerciali, e non in categoria D/10, relativa ai fabbricati strumentali agricoli. Inoltre, una parte del capannone era stata concessa in comodato a una società commerciale, con svolgimento di attività diverse da quelle agricole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di A.S. e ha confermato, sostanzialmente, il diniego del rimborso ICI. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso per carenze tecniche nella loro formulazione e ha comunque confermato che mancava il presupposto catastale necessario per l'esenzione, poiché l'immobile risultava classificato D/8 e non D/10. È stata inoltre ritenuta decisiva la presenza di attività commerciali estranee all'attività agricola. A.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito nella L. n. 133 del 1994
La norma disciplina i requisiti di ruralità e la strumentalità dei fabbricati rispetto all'attività agricola. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tali requisiti non fossero sufficienti a giustificare l'esenzione, anche perché l'immobile era classificato catastalmente D/8 e ospitava attività commerciali estranee a quella agricola.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 24, 29 e 51
L'art. 29, comma 2, ricomprende tra le attività agricole anche quelle dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento.
La commercializzazione o trasformazione dei prodotti agricoli non esclude, di per sé, la ruralità. Tuttavia, nel caso esaminato, il fabbricato era utilizzato anche per attività commerciali diverse da quelle agricole, circostanza ritenuta incompatibile con l'esenzione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La disposizione, interpretata dalla giurisprudenza, esclude dall'ICI i fabbricati rurali quando ricorrono i requisiti di legge e la relativa classificazione catastale.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14 del 2009
La norma ha confermato la rilevanza della classificazione catastale ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, imponeva che il motivo contenesse un quesito di diritto specifico e che le censure relative alla motivazione fossero accompagnate da un chiaro momento di sintesi sul fatto controverso e decisivo. La loro mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina, rispettivamente, la censura per violazione o falsa applicazione di legge e quella per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel caso concreto, le relative censure non hanno superato i requisiti formali richiesti.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, la classificazione catastale ha rilievo centrale: un immobile accatastato in D/10, o nella categoria rurale prevista dalla normativa applicabile, può beneficiare dell'esenzione; se è classificato diversamente, il contribuente deve normalmente contestare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità.
- La destinazione agricola deve essere effettiva e coerente con l'uso dell'immobile. L'utilizzo, anche parziale, per attività commerciali autonome o estranee all'attività agricola può escludere l'esenzione.
- La manipolazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non fa automaticamente perdere la ruralità; la perdita del beneficio si verifica quando vengono svolte attività ulteriori e diverse da quelle agricole riconducibili alla disciplina applicabile.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo puntuale: il quesito di diritto deve indicare sia la regola applicata dal giudice sia quella che il ricorrente ritiene corretta, mentre la censura motivazionale deve individuare chiaramente il fatto controverso e decisivo.
- L'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, come l'uso commerciale di una parte del fabbricato, diventa difficilmente contestabile in Cassazione se non viene impugnato con una censura specifica e adeguatamente formulata.
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