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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2000, con il quale erano stati ricostruiti maggiori ricavi e recuperate Irpeg, Irap e Iva, oltre a interessi e sanzioni. Sosteneva che la dichiarazione fiscale fosse stata comunque presentata in formato cartaceo, che il condono tombale previsto dalla legge n. 289 del 2002 si fosse perfezionato e che la ricostruzione dei ricavi fosse inattendibile. In particolare, contestava l'utilizzo di dati riferiti ad altre annualità, il mancato esame della crisi aziendale e l'omessa considerazione delle detrazioni Iva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione era nulla perché presentata da una società obbligata alla trasmissione telematica mediante modello non conforme e tramite posta, con conseguente equiparazione alla mancata presentazione. Ha quindi ritenuto legittimabile, in astratto, l'accertamento induttivo e ha escluso il perfezionamento del condono, anche perché i versamenti erano stati calcolati sul presupposto errato di una dichiarazione validamente presentata; per l'Iva ha inoltre richiamato l'incompatibilità comunitaria del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002. Tuttavia, ha censurato la motivazione della Commissione regionale sulla quantificazione dei ricavi, perché basata acriticamente sull'incidenza dei costi in altre annualità e senza valutare adeguatamente la crisi del settore, la contrazione delle commesse e la concreta situazione economica della società. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sulla detrazione, ai fini Iva, delle imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni periodiche. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai punti accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, commi 1 e 3-bis

    Le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati

    La dichiarazione deve essere redatta sul modello ufficiale corretto e, per i soggetti obbligati, presentata secondo le modalità telematiche previste. L'utilizzo di un modello errato e della trasmissione cartacea determina la nullità della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10

    La comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuta ricezione

    Per le dichiarazioni telematiche, la prova della presentazione è costituita dalla ricevuta di corretta ricezione dell'Agenzia delle Entrate, non dalla ricevuta rilasciata da banca o posta quando tali modalità non erano ammesse.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La mancata presentazione di una dichiarazione validamente efficace consente all'Amministrazione di procedere ad accertamento induttivo, ricostruendo il reddito sulla base di presunzioni e dati disponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 37 e 55

    In materia Iva, l'omessa dichiarazione abilita l'Ufficio all'accertamento induttivo. Nella determinazione dell'imposta devono però essere considerate le detrazioni spettanti secondo legge, comprese quelle risultanti dalle dichiarazioni periodiche quando applicabili.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 16

    Il condono tombale non si perfeziona correttamente se i versamenti sono calcolati su un presupposto dichiarativo errato, come una dichiarazione ritenuta validamente presentata ma in realtà nulla. Lo specifico provvedimento di diniego è richiesto per la definizione delle liti pendenti, non necessariamente per le altre forme di condono.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8

    La violazione formale relativa all'uso di un modello non conforme può essere sanzionata in misura minore solo quando la dichiarazione conservi efficacia sostanziale e non ricorrano ipotesi di omessa o infedele dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    La mancata risposta ai questionari dell'Amministrazione può costituire elemento sintomatico di inattendibilità e contribuire a legittimare l'accertamento induttivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55; art. 2697 c.c.

    L'accertamento induttivo deve poggiare su elementi concretamente attendibili e coerenti con lo specifico periodo d'imposta. Il giudice deve valutare sia gli elementi dell'Ufficio sia le prove e le allegazioni contrarie del contribuente.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, e sentenza CGUE 17 luglio 2008, causa C-132/06

    Il condono dell'Iva previsto dalla normativa nazionale è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la sesta direttiva, e non può impedire i controlli e i recuperi Iva nei termini considerati dalla Corte.

Massime di principio

  • Per i contribuenti obbligati alla trasmissione telematica, la consegna cartacea a banca o posta non equivale alla valida presentazione della dichiarazione: occorrono il modello corretto e la ricevuta di ricezione telematica dell'Agenzia.
  • Una dichiarazione nulla può essere trattata, ai fini dell'accertamento, come dichiarazione omessa e può legittimare l'accertamento induttivo.
  • L'efficacia di una sanatoria fiscale dipende dal corretto inquadramento della situazione dichiarativa e dal calcolo dei versamenti secondo le modalità applicabili; un errore sul presupposto della dichiarazione può impedire il perfezionamento del condono.
  • L'accertamento induttivo non può fondarsi automaticamente sulla redditività o sull'incidenza dei costi di anni diversi: tali dati devono essere logicamente pertinenti e adattati alla concreta situazione dell'anno accertato.
  • Crisi aziendale, perdita di commesse, contrazione del fatturato e scelte gestionali anomale ma plausibili devono essere esaminate dal giudice, perché possono spiegare uno sbilancio tra costi e ricavi senza implicare necessariamente ricavi occultati.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a riprodurre le difese dell'Amministrazione, ma deve valutare criticamente gli elementi dell'accertamento e le contestazioni del contribuente con motivazione autonoma e completa.
  • In materia Iva, anche quando l'accertamento induttivo sia legittimo, devono essere considerate le detrazioni spettanti e risultanti dagli elementi fiscalmente rilevanti.

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