Circolare numero 32 del 15-2-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando i soci di S.r.l. commerciali devono iscriversi alla Gestione esercenti attività commerciali, ribadendo che l'obbligo sussiste solo se la società svolge attività commerciali o terziarie e se il socio partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale. Viene precisato che la qualifica di amministratore non esclude l'obbligo e che nel lavoro aziendale rientrano anche attività di organizzazione e direzione. Sul piano contributivo, la base imponibile è il reddito d'impresa della S.r.l. attribuito al socio in proporzione alla quota di utili, indipendentemente da riserve o distribuzione effettiva degli utili. La circolare affronta inoltre i casi di società in liquidazione, esercizio inferiore all'anno, cessione di quota, trasformazione, scissione, usufrutto della quota, periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare e rettifiche in aumento del reddito da accertamento fiscale.
Gestione commercianti: chiarimenti sull'iscrizione dei soci di S.r.l. e sulla base imponibile contributiva
Gestione commercianti: soci di S.r.l. e criteri di iscrizione/contribuzione
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali per i soci di S.r.l., introdotto dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il documento richiama i criteri già elaborati dall'Istituto e interviene su alcuni profili specifici, anche alla luce dell'imminente scadenza del 16 febbraio 1999 per la regolarizzazione delle posizioni pregresse con applicazione dei soli interessi legali.
Soggetti tenuti all'iscrizione
L'obbligo sussiste soltanto per le S.r.l. che svolgono attività ricomprese nell'art. 29 della legge n. 160/1975, e successive modifiche, oppure attività del settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989, purché tali società siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei familiari. La circolare ribadisce che il socio è assicurabile solo se partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; restano esclusi i soci conferenti solo capitale e quelli la cui prestazione non presenti tali requisiti.
Qualifica di amministratore e nozione di lavoro aziendale
La qualità di amministratore della S.r.l. non elimina l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti quando il socio svolga anche attività lavorativa con i requisiti richiesti. Nel concetto di lavoro aziendale rientrano sia le attività esecutive, come la vendita dei prodotti, sia le attività di organizzazione e direzione. La circolare sottolinea che l'accertamento dell'obbligo nei confronti del socio di S.r.l. commerciale non differisce, nella sostanza, da quello già previsto per i soci di società di persone.
Ratio della disciplina
L'intervento normativo viene ricondotto all'esigenza di evitare che la prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa societaria resti sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria per effetto della forma societaria adottata. In tal modo si intende anche superare la disparità di trattamento rispetto alle ditte individuali e alle società di persone.
Base imponibile contributiva
Per i soci di S.r.l., la base imponibile contributiva è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Non assumono rilievo gli eventuali accantonamenti a riserva né la concreta distribuzione degli utili. A titolo esemplificativo, per l'anno 1997 viene indicato il rigo RA 49 del modello 760 RA/1998.
Società in liquidazione, esercizio inferiore all'anno e vicende societarie
La circolare precisa che la liquidazione della S.r.l. non comporta automaticamente la cessazione dell'attività dei soci; se questi continuano a lavorare, i contributi restano dovuti sul reddito d'impresa determinato secondo l'art. 124 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il minimale di legge.
Se l'esercizio ha durata inferiore all'anno, il minimale e il massimale contributivo devono essere ragguagliati ai mesi di durata dell'esercizio; per il 1999 tali importi sono pari rispettivamente a £. 22.351.888 e a £. 108.800.000. Analogamente, in caso di cessione della quota, trasformazione o scissione nel corso dell'anno, la quota di reddito d'impresa va rapportata al periodo in cui permangono i presupposti per l'iscrizione. La concessione della quota in usufrutto non fa venir meno l'obbligo contributivo per il nudo proprietario che continui a svolgere attività nella società.
Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Quando il periodo d'imposta della società non coincide con l'anno solare, il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi deve essere tratto dall'ultima dichiarazione della società, modello 760, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre. I versamenti a titolo di acconto vanno calcolati sul reddito dichiarato nell'anno precedente.
Decorrenza dell'obbligo e rettifiche fiscali
Per i periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1996, la quota di reddito da assumere ai fini contributivi deve essere proporzionata al periodo compreso tra il 1 gennaio 1997, data di insorgenza dell'obbligo, e la data di chiusura del periodo d'imposta. Infine, se a seguito di accertamento fiscale il reddito dichiarato dalla società viene rettificato in aumento, il socio è tenuto alla contribuzione anche sul maggior imponibile accertato.
Punti principali
Soggetti obbligati all'iscrizione
L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per i soci di S.r.l. sussiste solo per società che svolgono attività di cui all'art. 29 della legge n. 160/1975 o attività del settore terziario ex art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989, organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei familiari. Sono assicurabili solo i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; restano esclusi i soci che apportano solo capitale o che prestano attività senza tali requisiti.
Rapporto tra carica di amministratore e obbligo contributivo
La circolare precisa che l'eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. non esclude l'iscrizione alla Gestione commercianti, se il socio partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale. Tale lavoro comprende sia l'attività esecutiva, come la vendita dei prodotti, sia le attività di organizzazione e direzione.
Finalità della disciplina
L'accertamento dell'obbligo assicurativo per i soci di S.r.l. commerciali è assimilato a quello già previsto per i soci di società di persone. La ratio dell'intervento normativo è evitare che, tramite lo schermo societario, la prestazione lavorativa del socio sfugga alla contribuzione obbligatoria e superare la disparità di trattamento rispetto alle imprese individuali e alle società di persone.
Base imponibile contributiva
La base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza considerare accantonamenti a riserva o distribuzione effettiva degli utili. Per l'anno 1997, ad esempio, il riferimento è il rigo RA 49 del modello 760 RA/1998.
Società in liquidazione e periodi infrannuali
La liquidazione della S.r.l. non comporta automaticamente la cessazione dell'attività dei soci; se l'attività prosegue, i contributi restano dovuti sul reddito d'impresa determinato ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del minimale di legge. Se l'esercizio dura meno di un anno, minimale e massimale contributivo vanno ragguagliati ai mesi di durata dell'esercizio.
Cessione di quota, trasformazione, scissione e usufrutto
In caso di cessione della quota, trasformazione o scissione nel corso dell'anno, la quota di reddito d'impresa deve essere rapportata al periodo in cui sussistono i presupposti per l'iscrizione. La concessione della quota societaria in usufrutto non fa venir meno l'obbligo contributivo per il nudo proprietario che continui a svolgere la propria attività nella società.
Periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare
Se il periodo d'imposta della società non coincide con l'anno solare, il reddito d'impresa va individuato sulla base dell'ultima dichiarazione della società (modello 760) relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre. Gli acconti devono essere calcolati sul reddito dichiarato nell'anno precedente.
Decorrenza dell'obbligo e accertamenti fiscali
Per i periodi d'imposta chiusi successivamente al 31 dicembre 1996, la quota di reddito da assumere ai fini contributivi va rapportata al periodo compreso tra il 1 gennaio 1997, data di insorgenza dell'obbligo contributivo, e la data di chiusura del periodo. Se un accertamento fiscale rettifica in aumento il reddito dichiarato, il socio deve versare la contribuzione sul maggior imponibile così determinato.
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