Circolare numero 33 del 15-2-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che consente ai lavoratori autonomi già pensionati INPS e ultrasessantacinquenni di chiedere la riduzione alla metà del contributo previdenziale dovuto dal 1° gennaio 1998. Vengono confermati i destinatari, le esclusioni, l’ambito oggettivo della riduzione e gli effetti della domanda, precisando che il beneficio vale fino a revoca e può, in casi specifici, essere riconosciuto anche per periodi precedenti alla domanda, purché non siano già stati liquidati supplementi di pensione.
Riduzione del 50% dei contributi per artigiani, commercianti e autonomi agricoli pensionati con più di 65 anni
Riduzione contributiva per pensionati ultrasessantacinquenni iscritti alle gestioni autonome
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS di ottenere, su richiesta, la riduzione alla metà del contributo previdenziale dovuto dal 1° gennaio 1998. Il documento integra le precedenti istruzioni del 1998 e risponde ai dubbi interpretativi segnalati dalle sedi periferiche.
Ambito soggettivo
Il beneficio può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione artigiani, alla Gestione commercianti e alla Gestione dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, purché siano già pensionati presso una gestione INPS e abbiano compiuto 65 anni di età. L’agevolazione spetta sia ai titolari di impresa sia ai collaboratori familiari.
Sono invece esclusi i titolari di pensione di reversibilità. La circolare precisa, al contrario, che possono accedere alla riduzione anche i titolari di assegno di invalidità.
Oggetto della riduzione
La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale pensionistica. Restano fuori dal beneficio:
- la contribuzione per la tutela della maternità;
- i contributi per gli orfani dei lavoratori;
- l’assicurazione contro gli infortuni, quando prevista.
Per artigiani ed esercenti attività commerciali, l’agevolazione si applica ai contributi IVS dovuti sia sul minimale di reddito sia sulla parte eccedente il minimale.
Presentazione della domanda ed efficacia temporale
La circolare chiarisce che, esaurita nel 1998 la fase di prima applicazione, la domanda produce effetti dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione. Il beneficio vale non solo per l’anno in cui è stata presentata la richiesta, ma anche per gli anni successivi, fino a eventuale revoca. Di conseguenza, non è necessario ripresentare l’istanza ogni anno.
Possibile riconoscimento per periodi anteriori
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la domanda, ma solo se l’interessato presenta una specifica richiesta. Tale possibilità è subordinata a due condizioni essenziali:
- non devono essere già stati liquidati supplementi di pensione;
- devono comunque sussistere, per i periodi interessati, il requisito dell’età e quello del pensionamento, con il limite insuperabile del 1° gennaio 1998.
Indicazioni operative
Per le posizioni degli artigiani e dei commercianti, la circolare informa che la procedura informatica per la gestione delle posizioni contributive dei soggetti ammessi al beneficio era in corso di elaborazione e sarebbe stata resa disponibile alle sedi nel più breve tempo possibile.
Punti principali
Norma di riferimento e finalità
La circolare dà attuazione all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già oggetto delle circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 69 del 26 febbraio 1998. La disposizione prevede, dal 1° gennaio 1998, la possibilità per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS di ottenere, su richiesta, il contributo previdenziale in misura ridotta del 50%.
Soggetti che possono richiedere il beneficio
Possono accedere alla riduzione gli iscritti alla Gestione artigiani, alla Gestione esercenti attività التجارية e alla Gestione dei lavoratori autonomi dell’agricoltura che siano già pensionati presso le gestioni dell’Istituto e abbiano compiuto 65 anni di età. Il beneficio spetta sia ai titolari di impresa sia ai collaboratori familiari.
Soggetti esclusi e inclusi
Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità. Possono invece richiedere l’agevolazione anche i titolari di assegno di invalidità, in base all’interpretazione letterale e sistematica delle norme richiamate.
Contributi interessati dalla riduzione
La riduzione riguarda i soli contributi previdenziali pensionistici. Restano esclusi i contributi per la tutela della maternità, per gli orfani dei lavoratori e, se previsti, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni. Per artigiani ed esercenti attività commerciali, la riduzione si applica ai contributi IVS dovuti sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale.
Domanda, efficacia e durata del beneficio
Terminata nel 1998 la fase di prima attuazione, la domanda di ammissione produce effetti dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione. Il beneficio vale per l’anno di presentazione e per i periodi successivi, a tempo indeterminato, fino a eventuale revoca; non deve quindi essere ripresentata annualmente.
Effetti retroattivi e condizioni
La riduzione può essere riconosciuta anche per periodi contributivi anteriori alla domanda solo su formale richiesta dell’interessato e purché non siano già stati liquidati supplementi di pensione. Resta comunque fermo il limite del 1° gennaio 1998 e la necessaria sussistenza, per i periodi considerati, dei requisiti di età e di pensionamento.
Aspetti operativi per le sedi INPS
Per artigiani ed esercenti attività commerciali viene segnalato che la procedura informatica per la gestione delle posizioni contributive dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione era in fase di elaborazione e sarebbe stata resa disponibile alle Sedi al più presto.
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