Sentenza del 22/12/2016 n. 26734 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla liquidazione della partecipazione al Fondo E. Dopo il precedente annullamento con rinvio, il giudice di merito aveva applicato la ritenuta agevolata del 12,50% sia alle somme maturate tramite la Previdenza Integrativa Aziendale (PIA), sia a quelle derivanti dalla gestione F. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione del principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui la ritenuta del 12,50% può applicarsi, per la componente derivante dalla gestione F., soltanto al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Il giudice di merito aveva invece deciso sulla base del solo statuto del Fondo, senza accertare l'effettivo impiego sul mercato del capitale e il relativo rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È rimasto fermo che sulla quota maturata per effetto dell'iscrizione alla PIA si applica la ritenuta del 12,50%; per la quota derivante dalla gestione F., invece, l'aliquota agevolata è applicabile esclusivamente alle somme corrispondenti al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato, da accertare concretamente.
Norme richiamate
Ordinanza Cassazione n. 28547 del 2011
La ritenuta del 12,50% deve applicarsi "alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento - tale intendendosi il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo del capitale accantonato".
L'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera prestazione liquidata dal fondo, ma soltanto alla componente qualificabile come rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 13642 del 2011
La ritenuta del 12,50% si applica alla quota maturata per effetto dell'iscrizione alla Previdenza Integrativa Aziendale (PIA). La stessa decisione costituisce il riferimento interpretativo per delimitare, nella componente derivante dalla gestione del fondo, la nozione di rendimento netto assoggettabile all'aliquota agevolata.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare contiene componenti di diversa origine, il trattamento fiscale deve essere determinato separatamente per ciascuna componente, senza applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo.
- L'aliquota agevolata del 12,50% si applica alla componente riconducibile al rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla mera rivalutazione contabile o all'intero capitale liquidato.
- Lo statuto del fondo, da solo, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del rendimento agevolabile: occorrono verifiche concrete sull'impiego del capitale, sulle operazioni di gestione e sul rendimento netto conseguito.
- In caso di rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di merito deve attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato e svolgere gli accertamenti fattuali necessari per applicarlo.
- La quota relativa alla PIA può seguire un trattamento fiscale distinto rispetto alla quota derivante dalla gestione finanziaria del fondo; la corretta qualificazione delle singole componenti è quindi decisiva per determinare l'imposta dovuta e l'eventuale rimborso.
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