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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.T. ha contestato il recupero di maggiori dazi e IVA, pari a 304.276,77 euro, relativi a importazioni di pesce congelato effettuate nel 2001. Ha sostenuto che l'avviso notificato il 18 marzo 2011 fosse tardivo, sia perché l'obbligazione doganale era prescritta ai sensi dell'art. 221 del Codice doganale comunitario, sia perché l'Ufficio era decaduto dal potere di revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990. La CTR aveva ritenuto che il termine fosse stato sospeso per la pendenza del procedimento penale per contrabbando e che fosse ricominciato dalla definitività della sentenza penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR del Veneto, in diversa composizione. Ha chiarito che la proroga dei termini per il recupero dei dazi in presenza di un fatto penalmente perseguibile non opera automaticamente per la sola esistenza del procedimento penale. L'Amministrazione deve dimostrare che, entro il triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, sia stata trasmessa o emessa dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria una notitia criminis idonea a individuare il fatto illecito e il suo collegamento con il mancato pagamento dei dazi. La CTR dovrà verificare questo presupposto e stabilire se l'azione impositiva fosse prescritta, decidendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 221, paragrafi 3 e 4, del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992, come modificato dal Reg. CE n. 2700/2000)

    La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche dopo la scadenza del termine.

    Il termine ordinario per comunicare il debito doganale è triennale. La possibilità di agire oltre tale termine, quando il mancato pagamento deriva da un fatto penalmente perseguibile, richiede il rispetto delle condizioni previste dall'ordinamento nazionale e non discende automaticamente dalla mera pendenza o dall'esito del procedimento penale.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990

    Disciplina la revisione dell'accertamento doganale e il relativo termine di decadenza. Anche tale termine può essere prorogato in presenza di un illecito penale, ma solo se nel triennio dall'insorgenza dell'obbligazione l'Amministrazione ha formalizzato una notitia criminis idonea e tempestiva.

  • Art. 1 del D.Lgs. n. 374 del 1990

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza dell'Ufficio dal potere di revisione dell'accertamento.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione e Corte costituzionale n. 247 del 2011

    La proroga dei termini è subordinata alla trasmissione, entro il termine ordinario, di una notitia criminis proveniente o comunque formalizzata dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria. Tale requisito tutela la certezza dei rapporti giuridici e impedisce all'Amministrazione di ritardare discrezionalmente l'avvio della sospensione.

Massime di principio

  • In materia di dazi doganali, il termine triennale per il recupero è la regola; la presenza di un procedimento penale non determina automaticamente la sospensione o la proroga.
  • Per poter agire oltre il triennio, l'Amministrazione deve provare che entro tale periodo sia stata formalizzata una notitia criminis concreta, riferita a un fatto penalmente rilevante e idoneo a incidere sul mancato pagamento del tributo.
  • L'onere di provare la tempestività e il contenuto della notitia criminis grava sull'Amministrazione finanziaria o doganale.
  • La notifica dell'avviso dopo il triennio può essere legittima solo se sono rispettati tutti i presupposti della proroga; in caso contrario, la pretesa può essere dichiarata prescritta o l'atto può risultare tardivo.
  • Il giudice non può limitarsi a constatare che esisteva un procedimento penale o che questo si è concluso definitivamente: deve verificare quando e come la notitia criminis sia stata comunicata e se fosse idonea a collegare il reato all'obbligazione doganale.

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