Sentenza del 02/01/2017 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - immobili - agevolazione - art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 - accatastamento del bene - non rileva - utilizzazione effettiva - è necessaria - canonica - trasferimento residenza del parroco - non rileva - agevolazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 a un immobile adibito a canonica. Il punto controverso era se l’agevolazione dipendesse dall’accatastamento formale dell’immobile o dal suo utilizzo concreto. È stato inoltre esaminato se fosse necessario che il parroco avesse trasferito la propria residenza nella canonica.
La decisione
La Corte ha stabilito che, ai fini dell’agevolazione, deve prevalere l’utilizzazione effettiva dell’immobile rispetto alla sua classificazione catastale. L’accatastamento può costituire soltanto un elemento di prova, ma non determina una presunzione assoluta circa la destinazione del bene. È stato inoltre ritenuto irrilevante il mancato trasferimento della residenza del parroco nella canonica. Pertanto, qualora sia dimostrato l’effettivo utilizzo dei locali per la funzione canonica, l’agevolazione ICI consegue.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di culto.
L’agevolazione deve essere valutata sulla base dell’utilizzazione effettiva dell’immobile e non della sola destinazione catastale o formale. L’accatastamento è un possibile elemento probatorio, ma non una presunzione de iure.
Cass., sentenza n. 19732/2010
La Corte ha affermato che il mancato trasferimento della residenza del parroco presso la canonica non esclude l’agevolazione, quando sia comunque provato l’effettivo utilizzo dell’immobile per la funzione canonica.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali immobiliari fondate sulla destinazione del bene, occorre verificare principalmente l’uso effettivo e concreto dell’immobile, non soltanto la categoria catastale o la sua destinazione formale.
- La classificazione catastale ha valore indiziario e probatorio, ma normalmente non è sufficiente, da sola, né per riconoscere né per negare l’agevolazione.
- L’assenza di una residenza anagrafica o di un altro requisito meramente formale non esclude automaticamente il beneficio, se la funzione sostanziale dell’immobile è dimostrata con elementi concreti.
- Chi invoca l’agevolazione deve comunque fornire prova dell’effettiva destinazione del bene all’attività tutelata dalla norma; la valutazione deve essere svolta caso per caso.
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