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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13666/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntisti)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro una banca per il saldo passivo di un conto corrente. In primo grado l'opposizione era stata accolta e, su domanda riconvenzionale dei correntisti, era stato accertato un credito del correntista verso la banca; era stata anche rigettata la domanda risarcitoria per la tardiva restituzione di effetti cambiari. In appello la banca ha censurato, tra l'altro, l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della ripetizione di indebito, la ricostruzione del conto senza applicare le condizioni pattuite in una scrittura del 12 maggio 1995, e la mancata qualificazione della garanzia prestata da una terza persona come contratto autonomo di garanzia. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, ha accolto tali profili e disposto CTU integrativa; con sentenza definitiva, a seguito della CTU, ha rideterminato i saldi e confermato in sostanza la soluzione favorevole alla banca su questi punti. In Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto: 1) che la garanzia dovesse essere qualificata come fideiussione e non come garanzia autonoma; 2) che il garante potesse comunque opporre la nullità delle clausole anatocistiche e degli interessi ultralegali; 3) che non fosse corretta la valorizzazione della scrittura di ricognizione di debito/piano di rientro quale fonte di condizioni economiche nuove o integrative; 4) che l'eccezione di prescrizione e la prova delle rimesse solutorie fossero state mal valutate; 5) che, in mancanza di estratti iniziali, il ricalcolo dovesse partire dal cosiddetto saldo zero; 6) che fosse erronea la declaratoria di inammissibilità di un appello incidentale condizionato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o assorbiti molti motivi, ha accolto il quinto e il settimo motivo del primo ricorso, e ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Sul ricorso R.G. 16134/2023 ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, assorbiti il sesto e l'ottavo, e ha accolto il quinto motivo, relativo alla errata valorizzazione di una scrittura meramente ricognitiva/piano di rientro quale base per applicare interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, nonché il settimo motivo, relativo all'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale sul criterio del saldo zero. Sul ricorso R.G. 6924/2024 ha dichiarato l'inammissibilità dell'intero ricorso, perché sostanzialmente riproponeva censure già esaminate o comunque non rispettava i requisiti di specificità. Conseguentemente la Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa alla luce dei principi di diritto richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    indica il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo da cui trae origine la controversia

  • art. 287 c.p.c.

    utilizzato per la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sul requisito di specificità dei motivi di appello e sulla declaratoria di inammissibilità censurata dai ricorrenti

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'appello incidentale condizionato

  • art. 360 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa erronea percezione della prova e alla valutazione del materiale documentale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla interpretazione del contratto di garanzia e sulla valutazione delle prove

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi interpretativi sulla qualificazione della garanzia e delle clausole contrattuali

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nei motivi interpretativi sulla lettura complessiva del contratto

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nei motivi interpretativi sulla qualificazione del negozio di garanzia

  • art. 1369 c.c.

    richiamato nei motivi interpretativi sulla qualificazione del contratto

  • art. 1904 c.c.

    richiamato nei motivi sulla garanzia e sull'accessorietà

  • art. 1936 c.c.

    richiamato per la fideiussione e la sua struttura accessoria

  • art. 1944 c.c.

    richiamato per l'obbligazione del fideiussore

  • art. 1945 c.c.

    richiamato per le eccezioni opponibili dal garante

  • art. 1957 c.c.

    evocato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte sulla clausola "a prima richiesta" e sulla possibile qualificazione della garanzia come autonoma

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in tema di anatocismo e contestazioni del garante

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in tema di determinazione degli interessi ultralegali e nullità per difetto di pattuizione scritta

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla determinatezza/determinabilità delle clausole economiche

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità delle clausole contrattuali

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte sul riparto dell'onere della prova in tema di apertura di credito, prescrizione e condizioni del conto

  • art. 2946 c.c.

    richiamato sulla prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 4 L. 154/1992

    richiamato in relazione alla forma e alla determinazione delle condizioni bancarie

  • art. 117 T.U.B.

    richiamato per la necessità della forma scritta e della puntuale determinazione delle condizioni economiche nei contratti bancari

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel motivo sull'interpretazione della disciplina applicabile nel tempo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto sul ricorso dichiarato inammissibile

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come rimedio straordinario evocato dalla Corte per l'errore di percezione prospettato dai ricorrenti

Massime di principio

  • In presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" il giudice di merito deve comunque interpretare l'intero contratto per verificare se le parti abbiano voluto effettivamente escludere l'accessorietà tipica della fideiussione; la sola clausola non basta in modo automatico a trasformare la garanzia in contratto autonomo.
  • La qualificazione della garanzia come contratto autonomo o fideiussione è questione di interpretazione complessiva del testo negoziale: in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura del contratto a quella del giudice di merito se quest'ultima è plausibile e non manifestamente irrazionale.
  • Il garante autonomo può, in astratto, dedurre la nullità di clausole del rapporto principale; tuttavia la censura è priva di interesse quando gli effetti economici delle clausole asseritamente nulle siano già stati eliminati nella quantificazione posta a base della pretesa creditoria.
  • In tema di conto corrente bancario, una scrittura di mero riconoscimento del debito o un piano di rientro con funzione soltanto ricognitiva non integra, da solo, il contratto bancario originario e non impedisce di contestare successivamente la nullità delle clausole del rapporto per difetto di forma scritta.
  • Quando sia contestata la prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse in conto corrente, il giudice deve verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in relazione all'effettivo affidamento; la prova dell'apertura di credito può essere data anche per facta concludentia, ma deve emergere almeno l'ammontare accordato al correntista.
  • Se in appello è stata effettivamente proposta una censura specifica sul criterio del "saldo zero", la Corte territoriale non può dichiararla inammissibile per mancata impugnazione; l'omesso esame dell'atto di appello integra vizio censurabile in cassazione come error in procedendo.
  • La censura di legittimità che contesti una decisione di merito deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: in mancanza, il motivo è inammissibile perché diretto contro affermazioni non decisive o addirittura non contenute nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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