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Sentenza

Sentenza n. 3293/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 662/2025 del 28 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di riconoscimento della retribuzione professionale docenti.

Giustizia amministrativa202505017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.087,47 oltre accessori a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, mediante il pagamento di € 1.087,47 oltre accessori. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha rilevato la propria competenza in sede di ottemperanza, la legittimazione passiva del Ministero, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento di € 1.087,47 oltre agli accessori di legge. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa decorra dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sia calcolata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, si aggiunga agli eventuali interessi dovuti ad altro titolo e maturi fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere. Il TAR ha precisato che, una volta scaduto inutilmente tale termine, spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. Il commissario è stato nominato sin d’ora nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, per provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario è stato fissato in € 800,00, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, l’astreinte può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"

    La penalità di mora è dovuta anche in caso di condanna pecuniaria dell’amministrazione e, se parametrata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    "Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza"

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora ha natura sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria: mira a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare l’adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine determinato quando sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento e l’amministrazione non abbia dimostrato di aver eseguito il giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta all’adempimento, non funzione risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
  • Quando è determinata in misura pari agli interessi legali, la penalità di mora non è manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche se la condanna pecuniaria riguarda l’amministrazione o deriva da contenzioso seriale.
  • La penalità di mora parametrata agli interessi legali si aggiunge agli eventuali interessi dovuti sulla somma capitale per altro titolo e può maturare fino all’effettivo soddisfacimento del credito, fermo il limite della scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere quando sia stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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