Sentenza del 10/04/2015 n. 7242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000-2002. Ha sostenuto che la nuova rendita catastale, attribuita nel 2004 a seguito della denuncia di variazione presentata dalla società nel 1990 per fusione e ampliamento degli immobili alberghieri, fosse applicabile anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua notificazione, purché successivi alla variazione dell'immobile. Ha inoltre dedotto violazione della disciplina ICI, omessa motivazione e, in subordine, profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso originario della società e confermando la legittimità degli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2000-2002. La Corte ha chiarito che la notificazione della nuova rendita catastale determina la sua efficacia formale e consente al contribuente di difendersi, ma non impedisce che la rendita sia applicata, ai fini del calcolo dell'imposta, anche a periodi anteriori alla notifica, se successivi alla denuncia di variazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate. Il controricorso della società è stato preliminarmente dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine previsto.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
Dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La norma stabilisce il momento di efficacia formale della rendita nei confronti del contribuente, ma non limita il potere del Comune di recuperare l'imposta sulla base della rendita modificata per periodi precedenti alla notifica, purché successivi alla variazione materiale dell'immobile e alla relativa denuncia.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
La base imponibile ICI deve essere determinata tenendo conto della rendita catastale applicabile all'immobile; nel caso esaminato, la rendita modificata poteva essere utilizzata per il recupero della maggiore imposta relativa ai periodi successivi alla variazione.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1
Riconosce al Comune il potere di accertare e liquidare l'imposta dovuta, compresa la differenza derivante dall'applicazione della rendita catastale corretta.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto; quello della società è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del termine per il ricorso principale.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
La sospensione collegata alla procedura di accertamento con adesione non si estende automaticamente al distinto giudizio relativo all'attribuzione o modifica della rendita catastale.
Massime di principio
- La notifica della nuova rendita catastale ne determina l'efficacia formale e apre il termine per impugnarla, ma non esclude necessariamente la sua applicazione retroattiva ai fini fiscali per periodi successivi alla variazione materiale dell'immobile.
- Quando la nuova rendita deriva da una denuncia di variazione presentata dal contribuente, il Comune può recuperare la maggiore imposta anche per annualità anteriori alla notifica della rendita, purché successive alla denuncia o alla variazione rilevante.
- L'atto di attribuzione o modifica della rendita catastale e l'avviso di liquidazione o accertamento dell'imposta sono atti autonomi: devono essere contestati separatamente nei rispettivi termini.
- Se l'atto di attribuzione della rendita non viene impugnato tempestivamente, la rendita diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione indirettamente impugnando soltanto l'avviso ICI.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra la data della variazione dell'immobile, la data della denuncia catastale, la data di attribuzione della nuova rendita e la data della sua notificazione.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione relativa all'atto impositivo non sospende necessariamente il termine per impugnare autonomamente l'atto catastale.
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