Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva ottenuto dalla Regione Campania un contributo nell'ambito di incentivi regionali per l'innovazione e lo sviluppo. Successivamente la Regione aveva disposto la revoca del contributo, ritenendo non ammissibili le spese perché l'investimento era iniziato prima della comunicazione/condizione prevista dall"avviso" e si era concluso prima dell'erogazione concreta del finanziamento da parte della banca intermediaria. La società aveva contestato la revoca chiedendo, in via preliminare, di accertare la decadenza della Regione dal potere di revoca; in via principale, di dichiarare l'inammissibilità, nullità, annullabilità, illegittimità ed erroneità del decreto di revoca; in subordine, di disapplicare o comunque ritenere inefficace l'avviso nella parte in cui modificava la decorrenza dei termini di ammissibilità delle spese, con conseguente riconoscimento del diritto all'erogazione del contributo. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esercitarlo d'ufficio; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la domanda di disapplicazione fosse stata già proposta nell'atto introduttivo e non solo in comparsa conclusionale; 3) contraddittorietà della motivazione e ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a censurare nel merito la legittimità dell'avviso rispetto alla normativa regionale e regolamentare che, a suo dire, consentiva l'ammissibilità delle spese solo dopo la domanda o la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come tardiva la domanda di disapplicazione dell'avviso amministrativo, poiché tale richiesta risultava già contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha quindi ravvisato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 legge n. 2248/1865, All. E
è richiamato come base del potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie in cui sia dedotto un diritto soggettivo perfetto
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
è richiamato dalla ricorrente quale ulteriore norma sul sindacato del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva la violazione perché la domanda di disapplicazione era stata già formulata nell'atto introduttivo
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non è la base decisiva della decisione
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non è la base decisiva della decisione
art. 183 c.p.c.
richiamato per il tema della tempestività delle difese e delle richieste istruttorie/propositive nel giudizio di primo grado
art. 5 legge regionale Campania n. 12/2007
richiamato come disciplina di base degli incentivi regionali per l'innovazione e lo sviluppo
regolamento di attuazione n. 7 del 28/11/2007
richiamato come fonte regolamentare attuativa della disciplina degli incentivi
art. 7, comma 8, disciplinare
richiamato dalla ricorrente per sostenere che fossero ammissibili gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione
Massime di principio
- Nel processo civile, la domanda di disapplicazione di un atto amministrativo deve risultare tempestivamente introdotta secondo le regole del rito, ma non può essere considerata tardiva se era già contenuta nell'atto introduttivo, anche quando venga poi richiamata o sviluppata in atti successivi.
- Quando la controversia riguarda contributi o agevolazioni attribuiti al privato e alla pubblica amministrazione è demandato un controllo meramente formale dei presupposti, il privato può vantare un diritto soggettivo perfetto; in tale ambito il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione ritualmente proposta, ovvero quando la considera inesistente o tardiva nonostante il suo effettivo contenuto negli atti introduttivi.
- Se la decisione di merito viene cassata per un vizio processuale assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della legittimità dell'atto amministrativo o altre censure consequenziali.
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