Cassazione Civile, Sentenza n. 19057/2021 del 06/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Genova Tre impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al giudice di primo grado per aver ritenuto invalida la notifica della citazione nei confronti dell'originaria convenuta (US Albaro) in quanto, secondo la corte d'appello, tale associazione si era fusa/incorporata prima della notificazione e quindi il contraddittorio doveva essere integrazione nei confronti della incorporante (Athletic Club Genova ASD). Il ricorso in Cassazione deduceva, tra l'altro, errore di diritto nella valutazione della nullità/notificazione e nella conseguente rimessione, nonché doglianze sulla presunzione derivante dall'art. 140 c.p.c., sulla prova della delibera di fusione e sulla natura del litisconsorzio (facoltativo vs necessario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la corte d'appello ha errato nell'ordinare la rimessione al primo giudice: la notificazione effettuata ad un ente estinto per incorporazione avrebbe dovuto essere qualificata come citazione nulla ma suscettibile di sanatoria per la costituzione/invocazione in giudizio della società incorporante; pertanto non ricorrevano i presupposti per la rimessione ex art. 354 c.p.c. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché esamini prioritariamente l'appello principale di Genova Tre. La Corte di cassazione ha anche disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La presunzione di regolare notificazione opera, ma può essere disattesa dall'accertamento che l'atto è stato notificato ad ente ormai estinto per incorporazione; tuttavia la nullità della notificazione è rilevabile d'ufficio ma può essere sanata dall'ingresso in giudizio della società incorporante
art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c.
art. 163, terzo comma, n. 2 c.p.c.
Prevede la nullità della citazione quando è diretta a persona cessata; la Corte ricorda che la citazione notificata ad una società già incorporata è nulla
art. 164 c.p.c.
Norme sulla nullità degli atti e loro rinnovazione; la Corte richiama che la nullità è rilevabile d'ufficio ma resta sanata dall'adesione in giudizio dell'incorporante
art. 2504 c.c.
Regola la fusione per incorporazione: la società incorporata si estingue e la incorporante succede in tutti i rapporti; applicata analogicamente anche alle associazioni non riconosciute per stabilire la successione
art. 354 c.p.c.
Stabilisce l'ipotesi in cui il giudice d'appello, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancanza del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice; la Corte ha ritenuto che tale rimessione non era corretta quando la nullità della notificazione era sanata dalla costituzione della incorporante
art. 360 c.p.c.
Previsioni sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e omissione di motivazione); la censura principale è stata valutata fondata ai sensi di tali norme
art. 38 c.c.
Riferita nella fase di merito (domanda principale/secondaria) per eventuale responsabilità in solido o rappresentanza apparente; la sentenza di legittimità non decide il merito su tale aspetto ma rinvia per la trattazione dell'appello
Massime di principio
- La notificazione della citazione ad un ente poi estinto per fusione/incorporazione è nulla ma la nullità può essere sanata dall'ingresso in giudizio della società incorporante; in tal caso non si impone automaticamente la rimessione al primo giudice
- Le regole sulla fusione/incorporazione (art. 2504 c.c.) si applicano, anche analogicamente, ai casi di unificazione di associazioni non riconosciute per valutare l'effetto della successione nei rapporti e la legittimazione processuale
- Il giudice d'appello deve valutare se la mancata costituzione del contraddittorio sia effettivamente insanabile; se la parte incorporante si costituisce o impugna, può operare la sanatoria e rendere superflua la rimessione ex art. 354 c.p.c.
- Le questioni probatorie sulla avvenuta fusione/incorporazione sono di fatto e sottratte a sindacato in cassazione se motivate e logiche; la Cassazione verifica invece la corretta applicazione del diritto (nullità vs sanatoria)
- In presenza di pluralità di convenuti, la rimessione parziale della causa al primo giudice richiede attenzione: occorre distinguere tra litisconsorzio necessario (che giustifica la rimessione) e facoltativo (che non autorizza automaticamente la rimessione se la nullità è sanata)
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