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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13050 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l’impugnazione della contribuente contro la comunicazione di revoca della sospensione amministrativa di una cartella esattoriale relativa al contributo per il SSN del 1997 e di diniego del condono richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8. L’Amministrazione ha dedotto che la cartella non era mai stata impugnata e, pertanto, era divenuta definitiva; inoltre, ha censurato l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione preliminare di inammissibilità. La Cassazione ha chiarito che il condono ex art. 8 non impedisce la liquidazione delle imposte mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis e non travolge automaticamente una cartella già emessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente contro la comunicazione di revoca della sospensione della cartella e di diniego del condono. La mancata impugnazione tempestiva della cartella ha determinato la definitività del debito tributario. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione della complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)

    Il provvedimento di diniego di definizione o condono è, in linea generale, un atto impugnabile davanti al giudice tributario. Tuttavia, l’impugnazione di tale atto non consente di rimettere in discussione una cartella già divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    Gli atti tributari devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge. La mancata impugnazione della cartella comporta la definitività dell’iscrizione a ruolo e preclude contestazioni successive sul debito, salvo specifiche eccezioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La liquidazione e il controllo automatizzato delle dichiarazioni costituiscono attività distinta dall’accertamento. Una cartella emessa a seguito di tale controllo può essere notificata anche quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa ai sensi del condono ex art. 8 della L. n. 289 del 2002.

  • L. n. 289 del 2002, art. 8

    Il condono relativo all’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi richiede, per il perfezionamento, la presentazione della dichiarazione integrativa nei termini previsti; il solo pagamento non è sufficiente. La norma impedisce l’attività di accertamento, ma non esclude la liquidazione delle imposte e il controllo automatizzato ex art. 36-bis.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9

    Il riferimento alla clausola espressa di salvezza dell’attività liquidatoria nel condono tombale conferma, per differenza, che nell’art. 8 l’attività di liquidazione ex art. 36-bis resta comunque consentita in quanto distinta dall’accertamento.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La CTR aveva omesso di esaminare specificamente l’eccezione dell’Agenzia relativa alla mancata impugnazione della cartella.

  • L. n. 212 del 2000

    I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione non possono superare gli effetti processuali della mancata impugnazione tempestiva di un atto tributario.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento deve essere impugnata tempestivamente se si intendono contestare il tributo, la debenza, i presupposti dell’iscrizione a ruolo o eventuali vizi della liquidazione; la successiva impugnazione di un atto collegato non consente normalmente di recuperare contestazioni ormai precluse.
  • La sospensione amministrativa della cartella non equivale alla sua impugnazione e non ne elimina gli effetti definitivi se il contribuente non propone ricorso entro il termine di legge.
  • La presentazione di una domanda di condono o di una dichiarazione integrativa non annulla automaticamente una cartella già emessa: occorre verificare il tipo di condono e distinguere tra attività di accertamento e controllo automatizzato o liquidazione ex art. 36-bis.
  • Il condono ex art. 8 della L. n. 289 del 2002 può impedire nuovi accertamenti, ma non esclude necessariamente la liquidazione delle somme risultanti dal controllo della dichiarazione.
  • Il diniego di condono è autonomamente impugnabile, ma tale impugnazione riguarda il diniego stesso e non riapre automaticamente i termini per contestare una precedente cartella divenuta definitiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale impugnare separatamente e tempestivamente sia la cartella sia l’eventuale successivo provvedimento di diniego del condono o di revoca della sospensione, formulando tutte le contestazioni rilevanti.

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