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Ordinanza

Ordinanza n. 2304/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Padova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi del Molise nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Ferrara nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Siena nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Perugia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Calabria nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Parma nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi dell’Aquila nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Basilicata nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Cagliari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Politecnica delle Marche nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi dell’Insubria nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Udine nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Sassari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Foggia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Genova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trieste nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e chirurgia pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché gli atti normativi e amministrativi presupposti della procedura selettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, tutti privi di sufficienze nelle tre discipline del semestre filtro (Biologia, Chimica e Fisica), hanno impugnato le graduatorie nazionali, i decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria, i bandi universitari, gli atti relativi alla determinazione dei posti e del fabbisogno formativo, i quesiti, le operazioni di correzione e i verbali della procedura, chiedendo anche l'ammissione al corso in soprannumero. Hanno dedotto, tra l'altro, la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, nonché dei principi di par condicio, anonimato, imparzialità, trasparenza, collegialità della correzione e uguaglianza. Hanno contestato l'introduzione, con il D.M. n. 1115/2025, di un sistema graduato che consentiva l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, con recupero dei crediti mancanti e attribuzione di bonus; la mancata previsione di ulteriori scorrimenti; la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese, prospettando questioni di legittimità costituzionale; il difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa; l'asserita violazione dell'anonimato per le modalità di identificazione e gestione degli elaborati; la difficoltà e sproporzione delle prove; la difformità didattica tra atenei e l'indisponibilità tempestiva di elaborati e documentazione di correzione. Il ricorso è stato proposto in forma collettiva. Il TAR ha ritenuto, in via cautelare, omogenee le posizioni dei ricorrenti, tutti accomunati dal mancato conseguimento di qualsiasi sufficienza, escludendo prima facie conflitti di interesse. Le irregolarità descritte nella parte narrativa non sono state considerate specifici motivi di censura.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 non violasse, in via sommaria, la legge delega n. 26/2025 né il d.lgs. n. 71/2025: la disciplina sopravvenuta avrebbe modificato le modalità di formazione della graduatoria e di recupero dei CFU, senza alterare i presupposti sostanziali dell'ammissione al secondo semestre, e avrebbe ampliato le possibilità di inserimento dei candidati. Il sistema delle sezioni e dei punteggi differenziati è stato ritenuto non manifestamente irragionevole, poiché mantiene la priorità dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie e tutela affidamento, merito e par condicio. I ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non hanno dimostrato che l'applicazione delle regole originarie avrebbe consentito loro l'immatricolazione; la contestazione della modifica della strategia di studio è stata qualificata come interesse di mero fatto e prospettazione ipotetica. È stata ritenuta ragionevole anche la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti, in ragione delle esigenze di tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, continuità didattica e organizzazione del secondo semestre, nonché del bilanciamento con la saturazione dei posti. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate dalla prova di una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; la procedura di chiusura dei contenitori, la correzione informatizzata e la predeterminazione delle risposte sono state ritenute idonee a escludere, allo stato, favoritismi. Le censure sulla collegialità, sui verbali, sulla difformità didattica, sulla difficoltà delle prove e sul difetto di istruttoria sono state giudicate generiche, ipotetiche o non sorrette da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione temporanea delle università non statali e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché i ricorrenti difettavano di interesse diretto e attuale rispetto a tali segmenti della disciplina. Il TAR ha inoltre rilevato l'incompatibilità tra censure integralmente demolitorie e richiesta di ammissione cautelare in soprannumero: l'ammissione giudiziale non può attribuire un bene della vita maggiore di quello conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito né alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori e sanzione di improcedibilità. Ha disposto, inoltre, incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università, imponendo il deposito di chiarimenti e documenti su predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi, procedure e sistema informatico di correzione, criteri valutativi e verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per complessivi 1.500 euro a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, 500 euro a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e 500 euro a favore dell'Università di Padova; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, domanda non accolta nella fase cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli interessati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base dell'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • legge n. 26/2025

    La disciplina ministeriale sopravvenuta non è stata ritenuta, in via cautelare, incompatibile con la legge delega, che rimette alla normativa attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri per il conseguimento dei CFU.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Il decreto legislativo è stato interpretato nel senso che l'ammissione al secondo semestre richiede il conseguimento dei CFU e la collocazione utile in graduatoria, senza impedire una disciplina attuativa che regoli graduazione, recupero dei crediti e tempi di conseguimento.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le discipline del semestre filtro quale requisito per la graduatoria.

  • D.M. n. 1115/2025

    Ha introdotto un sistema articolato in sezioni, con graduazione dei candidati in base alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati, consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza e subordinando l'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguata rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega nella prima applicazione graduale della riforma, ritenuta riconducibile alla discrezionalità del legislatore delegato.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative oggettive e non arbitrarie.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato in relazione alla determinazione del fabbisogno professionale sanitario e formativo.

  • art. 3 legge n. 264/1999

    Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale, capacità formativa degli atenei e adeguatezza delle strutture; il TAR non ha ravvisato, allo stato, prova di carenze istruttorie.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Individua criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, il cui recupero è condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza ulteriori scorrimenti ordinari.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    La mera irregolarità formale nelle prove non determina l'illegittimità della procedura se non è dimostrata una concreta e non ipotetica violazione delle garanzie di segretezza e anonimato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell'impianto complessivo di una procedura selettiva, ove fondata, comporterebbe la caducazione generale della procedura; essa non è coerente con la richiesta di ammissione individuale in soprannumero, che presuppone invece la conservazione degli effetti della selezione.
  • Una disciplina sopravvenuta che modifichi le modalità di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con la normativa primaria quando non altera i presupposti sostanziali dell'accesso, mantiene il conseguimento dei crediti formativi quale condizione dell'ammissione definitiva e introduce criteri graduati capaci di salvaguardare il merito e l'affidamento maturato secondo le regole originarie.
  • L'interesse del candidato a una diversa strategia di preparazione, che avrebbe potuto essere adottata se le modifiche della procedura fossero state conosciute prima, costituisce una prospettazione ipotetica e un interesse di mero fatto, non sufficiente a dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa né l'incidenza causale della modifica sull'esito della selezione.
  • Il principio dell'anonimato nelle prove selettive è violato solo quando sia dimostrata una concreta possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato e di incidere sulla valutazione; una sequenza meramente ipotetica di irregolarità, in assenza di prova della concreta alterabilità dell'esito, non è sufficiente.
  • La previsione di una data di chiusura delle immatricolazioni e l'assenza di ulteriori scorrimenti sui posti residui possono risultare ragionevoli quando siano funzionali alla tempestiva stabilizzazione degli iscritti, alla continuità didattica e alle esigenze organizzative degli atenei, purché inserite in un bilanciamento non manifestamente irragionevole con l'obiettivo della saturazione dei posti.
  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali e il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, imponendo la pubblicazione integrale degli atti e dell'elenco nominativo dei destinatari secondo termini perentori.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppelloIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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