Sentenza del 30/09/2019 n. 24254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica dell'accertamento relativo a dazi all'importazione. I diciannove motivi riguardavano principalmente la prescrizione o decadenza del potere accertativo, la tempestività della trasmissione della notitia criminis, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, la motivazione dell'atto impositivo, la determinazione del valore doganale delle merci, l'applicazione della normativa ratione temporis, il calcolo degli interessi e asseriti vizi procedurali e probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto definitivamente accertato, in base alla precedente sentenza di cassazione con rinvio, che la notitia criminis relativa alle frodi comunitarie era stata iscritta nel 1995, entro il termine utile a prorogare la prescrizione, e che quindi la pretesa doganale relativa all'annualità 1993 non era prescritta. Il giudice del rinvio non poteva riesaminare tale accertamento. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili, soprattutto per difetto di specificità, per la proposizione di censure relative a valutazioni giuridiche anziché a fatti decisivi o per il tentativo di rivalutare il materiale probatorio. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre agli accessori e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare gli accertamenti e i principi stabiliti dalla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già definitivamente decise.
Art. 392 c.p.c.
Disciplina la riassunzione della causa dopo la cassazione e si inserisce nella fase di rinvio, che resta parte del procedimento originario.
Art. 395 c.p.c. e art. 397 c.p.c., comma 1, n. 4
L'eventuale errore di fatto revocatorio imputabile alla sentenza della Corte di cassazione deve essere fatto valere con lo specifico rimedio della revocazione, non può essere recuperato nel giudizio di rinvio.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, desumibile dalla motivazione complessiva.
Art. 2697 c.c.
Chi intende contestare le somme o i dati utilizzati dall'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare una diversa ricostruzione.
Art. 217 del Regolamento CEE n. 2913/1992
La censura relativa al momento di contabilizzazione dei dazi deve essere specificamente supportata dall'indicazione dei fatti e degli atti che dimostrino il ritardo dell'Ufficio.
Art. 221 del Regolamento CEE n. 2913/1992
La disciplina unionale sulla comunicazione dell'importo dei dazi e sui termini di recupero deve essere applicata tenendo conto delle regole sulla proroga connesse a fatti penalmente rilevanti.
Art. 86 TULD, con rinvio all'art. 79 TULD
Speciale disciplina doganale e non quella prevista dal codice civile.
Gli interessi sui dazi doganali sono regolati dalla disciplina speciale doganale, comprese le modifiche normative applicabili, e non dalle regole generali del codice civile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la parte non può rimettere in discussione accertamenti di fatto o principi giuridici già stabiliti dalla Corte di cassazione; il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla sentenza rescindente.
- Quando una notitia criminis relativa a frodi doganali viene trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario, la disciplina applicabile può prorogare il termine per l'accertamento o il recupero dei dazi fino alla definizione del procedimento penale.
- La contestazione della prescrizione o decadenza richiede l'indicazione precisa delle date rilevanti e la prova dei fatti da cui decorrono i termini; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei valori economici accertati dal giudice di merito. Le censure devono riguardare specifiche violazioni di legge o fatti decisivi realmente omessi.
- Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una diversa interpretazione giuridica o una critica alla valutazione delle prove.
- La mancata riproduzione nel ricorso degli atti e dei passaggi essenziali dell'avviso di accertamento può determinare l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
- Per contestare il calcolo degli interessi doganali occorre individuare la disciplina speciale applicabile, le date, le aliquote e il metodo di calcolo concretamente utilizzato dall'Amministrazione.
- Una notifica effettuata presso un ufficio diverso dal domicilio eletto può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, anche se questa avviene al solo fine di eccepire la nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 10 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 1365 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 5513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24248 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24251 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24252 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →