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Legge

L.R. Calabria 8/2002

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina programmazione, bilancio annuale e pluriennale, copertura finanziaria, indebitamento, gestione di entrate e spese, rendiconto, controlli e responsabilità della Regione Calabria. Si applica dall’esercizio 2002; molte norme transitorie e sui controlli di gestione risultano superate o abrogate, così come l’art. 46 dichiarato incostituzionale.

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

La legge definisce il sistema di programmazione, formazione, gestione e rendicontazione del bilancio regionale della Calabria, nel quadro dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica. La disciplina si applica alla Regione Calabria e, per quanto previsto, anche agli enti, aziende e agenzie regionali, nonché agli enti locali per le funzioni delegate.

Strumenti di programmazione economico-finanziaria

La Regione fonda la gestione finanziaria ed economica sul metodo della programmazione e adotta quattro strumenti principali: Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio di previsione annuale. Il DPEF costituisce l’atto di indirizzo per l’anno successivo con proiezione triennale e raccorda programmazione generale e finanziaria.

Documento di programmazione economica e finanziaria

Il DPEF contiene l’analisi della congiuntura economica, istituzionale, sociale, ambientale e sanitaria della Regione, la verifica dei piani e programmi regionali, lo stato previsionale delle entrate, gli obiettivi e le priorità per area di intervento, le eventuali manovre finanziarie e le ipotesi di riparto delle risorse. La Giunta lo adotta e lo trasmette al Consiglio entro il 31 ottobre dell’anno precedente; il Consiglio lo approva con risoluzione e il documento è pubblicato sul BURC. La mancata approvazione non impedisce comunque la presentazione di bilancio e legge finanziaria.

Legge finanziaria e bilancio pluriennale

La legge finanziaria è approvata annualmente e reca disposizioni volte a produrre effetti finanziari sul bilancio annuale e pluriennale. Stabilisce, tra l’altro, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, le misure sui tributi regionali, il rifinanziamento o la riduzione di stanziamenti, la diversa distribuzione temporale delle autorizzazioni di spesa e gli importi dei fondi speciali. La Giunta può inoltre presentare disegni di legge collegati, di contenuto ordinamentale o procedurale, privi di effetti di entrata e spesa.

Il bilancio pluriennale è approvato contestualmente al bilancio annuale, ha durata minima triennale e massima quinquennale, viene aggiornato ogni anno e può essere redatto sia a legislazione vigente sia in forma programmatica. Non autorizza di per sé la gestione delle entrate e delle spese, ma costituisce sede di riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese.

Leggi regionali di spesa e copertura finanziaria

Le leggi regionali di spesa devono indicare le procedure da seguire e, secondo i casi, rinviare alla legge di bilancio o finanziaria per la quantificazione. Le spese continuative o ricorrenti possono essere autorizzate, ma gli atti che generano l’obbligo di impegno seguono le regole dell’impegno contabile. Per spese pluriennali la legge deve indicare l’ammontare complessivo e la quota eventualmente a carico dell’esercizio in corso; per interventi che si protraggono per più esercizi è ammessa l’assunzione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma, con imputazione degli impegni solo alle somme in scadenza nell’esercizio.

La copertura di nuove o maggiori spese, o di minori entrate, deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio e può essere effettuata tramite fondi speciali, riduzione di stanziamenti o nuove maggiori entrate. Per le spese pluriennali la copertura deve risultare per ciascun anno del bilancio pluriennale, quando gli oneri abbiano andamento costante o raggiungano il massimo nel periodo considerato.

Relazione tecnica sulle proposte di legge della Giunta

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta devono essere accompagnate da una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente e verificata dalla struttura bilancio. La relazione evidenzia gli oneri finanziari, distinti per parte corrente e conto capitale, i criteri di quantificazione, gli eventuali oneri di gestione indotti, nonché gli aspetti procedurali e organizzativi e l’impatto sulla struttura regionale.

Bilancio di previsione annuale: formazione e contenuti

Il bilancio annuale coincide con l’anno solare. La Giunta presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre, le proposte di legge finanziaria, di bilancio annuale e di bilancio pluriennale, corredate da relazione previsionale e programmatica; il Consiglio approva le leggi di bilancio e finanziaria entro il 31 dicembre.

Il bilancio annuale è strutturato in stato di previsione delle entrate, stato di previsione delle spese e quadro generale riassuntivo. Le previsioni sono formulate in termini di competenza e cassa, nel rispetto di universalità e integrità, e sono articolate in unità previsionali di base; le contabilità speciali sono invece articolate in capitoli. Per ciascuna unità o capitolo sono indicati residui presunti, accertamenti o impegni previsti, riscossioni o pagamenti previsti, saldo finanziario presunto e giacenza di cassa presunta. Le previsioni di ciascuna unità previsionale di base e il totale delle contabilità speciali sono oggetto di specifica approvazione consiliare.

Ripartizione in capitoli e classificazione

La Giunta predispone un documento tecnico allegato al progetto di bilancio che ripartisce le unità previsionali in capitoli, indicando il carattere vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa. Dopo l’approvazione della legge di bilancio o dell’esercizio provvisorio, la Giunta attribuisce capitoli e risorse ai dirigenti responsabili e può apportare variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale, salvo per spese obbligatorie, spese in annualità, a pagamento differito o regolate direttamente da legge statale o dalla tabella C della legge finanziaria.

Le entrate sono classificate in titoli, categorie e unità previsionali; le spese in aree di intervento, livelli programmatici, funzioni obiettivo e unità previsionali. Le contabilità speciali sono gestite per capitoli. La legge di bilancio approva annualmente ordine e denominazione delle classificazioni.

Equilibrio, saldo finanziario e gestione provvisoria

Nel bilancio annuale le spese impegnabili possono superare le entrate accertabili solo se il disavanzo è coperto da mutui o prestiti obbligazionari; i pagamenti autorizzati non possono superare le entrate riscossibili, tenuto conto del saldo iniziale di cassa. Il saldo finanziario negativo dell’esercizio precedente va coperto immediatamente; quello positivo è destinato prioritariamente a coprire reiscrizioni di spese vincolate e residui passivi della stessa natura, e solo in subordine a spese in conto capitale o spese correnti non continuative.

L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge e non può superare quattro mesi; la gestione provvisoria, se il bilancio non è approvato, è limitata alle obbligazioni già assunte, ai provvedimenti giurisdizionali esecutivi, agli obblighi di legge, al personale, ai residui passivi, ai mutui, ai canoni, alle imposte, alle altre spese obbligatorie, alle spese gravanti su fondi comunitari e alle operazioni necessarie a evitare danni patrimoniali certi e gravi.

Fondi di riserva, fondi speciali e assestamento

Nel bilancio sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, uno per spese impreviste, un fondo di riserva di cassa e uno o più fondi speciali per spese correnti e in conto capitale. I fondi non sono usabili per imputare direttamente spese, ma solo per prelievi e successiva iscrizione in aumento degli stanziamenti o per la dotazione di nuove unità e capitoli dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti autorizzativi.

Il fondo per spese obbligatorie copre deficit di stanziamento relativi a spese obbligatorie o connesse ad accertamento e riscossione; tra le spese obbligatorie sono espressamente comprese personale, ammortamento di mutui e prestiti, interessi su anticipazioni di cassa, residui passivi perenti reclamati, fondi di garanzia e quote di annualità pregresse. Il fondo per spese impreviste copre spese imprevedibili, non continuative, indispensabili e non differibili. Il fondo di cassa non può superare un dodicesimo dei pagamenti autorizzati.

L’assestamento del bilancio va approvato entro il 30 giugno sulla base delle risultanze definitive dell’esercizio precedente e serve a rideterminare residui, cassa, saldo finanziario e conseguenti variazioni di stanziamento. Non può essere approvato prima della presentazione del rendiconto generale al Consiglio.

Variazioni di bilancio e assegnazioni vincolate

Le variazioni al bilancio sono disposte con legge, salvo eccezioni. La legge di bilancio o altri provvedimenti possono delegare la Giunta a fare variazioni per nuove unità di entrata e per l’iscrizione di entrate e spese vincolate, per variazioni compensative nell’ambito della stessa classificazione economica e di programmi o progetti collegati, per l’adeguamento delle contabilità speciali e per le operazioni collegate all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.

Entro il 30 aprile il responsabile del bilancio può iscrivere economie di spesa e impegni insussistenti relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie e relative quote di cofinanziamento. Dopo il 30 novembre non possono essere deliberate ulteriori variazioni, salvo quelle autorizzate o necessarie per urgenze o situazioni eccezionali che evitino danni patrimoniali o alla collettività. I provvedimenti della Giunta devono essere comunicati al Consiglio entro trenta giorni.

Per le assegnazioni vincolate tardive non impegnabili entro l’esercizio, la spesa può essere attribuita all’esercizio successivo; la variazione opera sull’esercizio in chiusura per l’entrata e sul nuovo esercizio per la spesa, con possibilità di pagamenti anche prima dell’approvazione del nuovo bilancio. Le relative spese non concorrono al calcolo del saldo finanziario fino all’approvazione del rendiconto dell’esercizio in cui l’assegnazione è avvenuta.

Cofinanziamento regionale

Il bilancio può prevedere stanziamenti destinati al cofinanziamento di attività comunitarie finanziate con risorse UE e Stato, non utilizzabili per imputazione diretta di spesa. La Giunta li utilizza per iscrivere, in unità esistenti o nuove, le quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività. La disciplina si applica anche a intese istituzionali di programma e ad altri strumenti di programmazione negoziata. Bilancio e variazioni devono essere corredati da prospetti sintetici dei piani di finanziamento per fonte comunitaria, statale e regionale.

Indebitamento e anticipazioni di cassa

La Regione può contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari per spese in conto capitale e per partecipazioni in società finanziarie regionali. L’indebitamento è ammesso per coprire il disavanzo tra spese impegnate e entrate accertate, entro il limite del totale delle spese in conto capitale e delle partecipazioni non finanziate da entrate vincolate. L’autorizzazione avviene solo con legge di bilancio o di variazione, per il solo esercizio interessato.

L’ammontare complessivo delle annualità di ammortamento e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio non può superare il 20% delle entrate tributarie non vincolate, con necessaria copertura nel bilancio annuale e riscontro nel pluriennale. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio ricognisce le operazioni di indebitamento già perfezionate o autorizzate e definisce un piano pluriennale di indebitamento per il contenimento e la riduzione del debito.

Per i mutui e prestiti obbligazionari la legge definisce durata massima e incidenza degli oneri. La Giunta determina condizioni e modalità operative; il Dipartimento competente stipula i contratti. La Regione può ristrutturare il debito anche mediante derivati e altri strumenti di mercato, nel rispetto di limiti di scadenza e di flussi finanziari; la ristrutturazione avviene con atto della Giunta che ne definisce limiti e modalità.

Le anticipazioni di cassa sono ammesse per temporanee deficienze di cassa, con variazioni di bilancio conseguenti, entro un sesto delle entrate tributarie regionali risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, e devono essere estinte entro l’esercizio.

Gestione delle entrate

Le entrate si realizzano attraverso accertamento, riscossione e versamento. L’accertamento richiede che siano appurate le ragioni del credito e il debitore; la ragioneria registra le somme accertate per la parte in scadenza nell’esercizio. Le entrate sono di regola riscosse dal Tesoriere regionale sulla base di ordinativi emessi dalla struttura ragioneria; il Tesoriere rilascia quietanza e non può rifiutare la riscossione, anche in assenza di ordinativo, tenendo le somme in deposito fino al suo ricevimento.

Le entrate non tributarie, da rapporti di diritto pubblico o privati, possono essere riscosse anche mediante ingiunzione ex regio decreto n. 639 del 1910, adottata con decreto del dirigente generale del Dipartimento competente; l’esecuzione coattiva può avvenire anche a mezzo ruolo. La Regione può inoltre disporre il fermo amministrativo di somme in liquidazione o già liquidate, nel rispetto della proporzionalità e con adeguata motivazione, per tutelare una propria ragione di credito.

Le somme non accertate entro l’esercizio costituiscono minori entrate; quelle accertate ma non riscosse o versate diventano residui attivi. I dirigenti competenti devono promuovere le azioni per evitare prescrizioni e rimuovere gli ostacoli alla riscossione. La ragioneria cancella accertamenti e residui attivi su comunicazione di inesigibilità o insussistenza; i crediti di modesta entità possono essere annullati entro il 31 marzo con provvedimento della Giunta, su proposta dei dirigenti e quando il costo di riscossione superi il credito.

Gestione delle spese, impegni e liquidazioni

Le spese si realizzano tramite impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Giunta e dirigenti assumono impegni per somme dovute dalla Regione in base a legge, contratto o altro titolo, entro il termine dell’esercizio e nei limiti degli stanziamenti. Alcune poste, come indennità degli organi regionali, spese di funzionamento del Consiglio, spese di personale e ammortamento dei mutui, costituiscono impegno già con l’approvazione del bilancio e delle variazioni.

Per obbligazioni pluriennali, la ragioneria prenota gli impegni; per spese finanziate con fondi UE e CIPE si possono assumere obbligazioni anche a carico di esercizi successivi secondo la distribuzione temporale delle risorse. Per le spese correnti è ammessa l’assunzione di obbligazioni su esercizi successivi quando necessario a garantire continuità e tempestività dei servizi, nei limiti del pluriennale vigente.

I dirigenti proponenti o assumenti l’impegno rispondono della legalità della spesa, della realizzazione degli obiettivi, della correttezza economica, della documentazione, delle procedure, della normativa fiscale e della verifica delle entrate correlate. In caso di acquisizione di beni o servizi senza preventivo impegno, il rapporto obbligatorio, per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio, ricade sul privato e sull’amministratore, dirigente o funzionario che ha generato il debito. Le spese legali sono impegnate e liquidate nell’anno di maturazione.

La liquidazione avviene nei limiti dell’impegno e deve essere corredata da attestazioni specifiche per beni/servizi e per contributi o altre spese.

Debiti fuori bilancio, cessioni di credito e pagamenti

I debiti fuori bilancio possono essere riconosciuti, con provvedimento motivato del dirigente competente e con riferimento all’utilità per la Regione, per provvedimenti giudiziali o lodi arbitrali esecutivi, procedure espropriative o di occupazione d’urgenza e acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno. In mancanza di risorse, il Dipartimento competente richiede le variazioni di bilancio; il riconoscimento acquista efficacia solo dopo la variazione. È possibile anche il pagamento rateale. Il provvedimento va trasmesso alla Corte dei conti.

Le cessioni di credito, ove valide, producevano effetto verso la Regione se notificate e accettate prima della liquidazione; tuttavia tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non è più applicabile.

Gli ordinativi di pagamento sono emessi dalla ragioneria nei limiti della cassa autorizzata. Possono essere emessi anche ruoli di spesa fissa, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione per specifiche tipologie di pagamenti. Il Tesoriere esegue gli ordini e ottiene la quietanza del creditore.

Budget operativi, fondi economali e residui passivi

La Giunta può assegnare budget operativi ai dirigenti quando la gestione ordinaria non sia possibile o conveniente. Ogni budget è legato a un capitolo, ha durata non oltre l’anno, contiene tipologia di spesa, vincoli e limiti, e comporta apertura di credito presso il Tesoriere. Il dirigente rende il rendiconto entro 30 giorni dalla chiusura o entro il 31 dicembre; le somme non utilizzate tornano disponibili se rilevate in corso d’anno, oppure costituiscono economie a fine esercizio.

I fondi economali servono per spese di modesto importo non gestibili con le ordinarie modalità o con budget operativi. Gli economi rendicontano entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro o chiusura del fondo, e comunque al 31 dicembre. Le somme sono impegnate provvisoriamente e poi imputate definitivamente ai capitoli di riferimento.

I residui passivi sono somme impegnate e non pagate entro l’esercizio; possono essere conservati per un anno per le spese correnti e per cinque anni per le spese in conto capitale. Decorso il termine, diventano perenti agli effetti amministrativi. Le somme perenti sono iscritte in fondi speciali per la quota presumibilmente reclamabile e poi reiscritte su richiesta del dipartimento competente, con attestazione sulla documentazione e sulla chiusura istruttoria. Le economie di spesa sono le somme stanziate e non impegnate entro l’esercizio; alcune economie, in particolare quelle collegate a entrate vincolate o a investimenti con procedure avviate, possono essere mantenute nel bilancio successivo entro i limiti previsti.

Tesoreria regionale

Il servizio di tesoreria comprende riscossione, pagamento, custodia di titoli e valori e adempimenti connessi. È regolato da convenzione approvata dalla Giunta ed è affidato mediante gara a uno o più istituti di credito abilitati. Il capitolato disciplina gestione del servizio, garanzie, tassi, valuta, anticipazioni e servizi bancari anche esteri. La convenzione può essere rinnovata una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria.

La Giunta approva entro il 31 marzo il conto del tesoriere, munito di visto di parificazione.

Rendiconto generale e contabilità patrimoniale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale, composto da conto del bilancio e conto generale del patrimonio. Il rendiconto è presentato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno. Sono allegati relazione illustrativa, riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato e ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

Il conto del bilancio espone entrate e spese secondo la struttura del bilancio annuale e consente la valutazione delle politiche regionali per funzioni obiettivo e unità previsionali. Il conto del patrimonio evidenzia attività e passività finanziarie, beni mobili e immobili, e ogni altra posta patrimoniale, con allegati descrittivi dei beni immobili e dei debiti regionali.

La Regione tiene scritture finanziarie, progettuali, patrimoniali ed economiche. Quelle economiche devono fornire contabilità analitica del funzionamento dell’apparato regionale e delle attività dirette, con imputazione ai centri di responsabilità.

Enti, aziende, agenzie regionali e funzioni delegate agli enti locali

Bilanci e rendiconti degli enti, aziende e agenzie regionali devono essere conformi alla struttura dei documenti regionali o accompagnati da documenti di raccordo, e sono approvati e pubblicati secondo i termini della legge. I bilanci sono presentati entro il 10 settembre, trasmessi al settore bilancio e poi al Consiglio entro il 15 ottobre per l’approvazione entro il 30 novembre; l’esercizio provvisorio può essere autorizzato entro quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti e per non oltre quattro mesi. Assestamenti e rendiconti seguono analoghe scansioni con termini al 31 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 30 giugno.

Le società partecipate trasmettono i bilanci ai dipartimenti competenti e alla commissione consiliare permanente. Gli enti locali delegati devono rappresentare in bilancio e rendiconto le entrate e spese delle funzioni delegate in appositi stanziamenti e presentare alla Giunta, entro il 31 marzo, il rendiconto dell’anno precedente con relazione sui risultati; la Giunta emana direttive per il relativo controllo.

Consiglio regionale, responsabilità e obbligo di denuncia

Il Consiglio regionale gode di piena autonomia funzionale, finanziaria e contabile nei limiti dello statuto e delle leggi vigenti. Per la responsabilità di amministratori e dipendenti si applicano le norme statali richiamate dalla legge regionale. Gli amministratori e dipendenti che vengano a conoscenza di fatti o comportamenti dannosi per la finanza pubblica devono denunciarli al Procuratore regionale della Corte dei conti.

Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazioni

Per l’esercizio 2001 il rendiconto resta disciplinato dalla previgente legge regionale. La Giunta era tenuta ad adeguare i regolamenti contabili entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e ad istituire una commissione interna di controllo entro 60 giorni; inoltre era prevista una relazione semestrale al Consiglio e una futura legge organica di riforma del sistema dei controlli.

La legge si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e abroga dal 1° gennaio 2002 le disposizioni incompatibili, in particolare le precedenti leggi regionali in materia di contabilità indicate nel testo. Per quanto non disciplinato, rinvia al decreto legislativo n. 76 del 2000 e, in quanto applicabili, alle norme di contabilità generale dello Stato.

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