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Legge

L.R. Calabria 11/2002

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale dell’artigianato, riscrivendo la composizione, durata, funzionamento e sostituzione dei componenti della Commissione provinciale per l’artigianato e abrogando varie disposizioni precedenti. È stata però espressamente abrogata nel 2018, quindi non è più applicabile.

Modifiche alla disciplina regionale dell’artigianato e abrogazioni di norme sulla Commissione provinciale

Modifiche alla disciplina dell’artigianato regionale

La legge regionale interviene sulla disciplina dell’artigianato della Regione modificando la legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 e la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23. Il provvedimento riorganizza in particolare la Commissione provinciale per l’artigianato e abroga numerose disposizioni pregresse.

Commissione provinciale per l’artigianato

In ciascun capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l’artigianato, ai sensi della legge n. 443 del 1985, quale organo di rappresentanza e tutela dell’artigianato. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

  • sei titolari di imprese artigiane presenti e operanti nella provincia, designati secondo il grado di rappresentatività delle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale presenti nella provincia;
  • tre esperti in materia giuridico-economica designati in base alla rappresentatività delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nella provincia;
  • un rappresentante della Direzione provinciale dell’INAIL;
  • un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro;
  • un rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Organizzazione interna, durata e funzionamento

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente; il Presidente deve essere scelto tra i componenti di cui alla lettera a), cioè tra i titolari di imprese artigiane. Le Commissioni durano in carica cinque anni e, alla scadenza, sono rinnovate secondo la normativa regionale vigente. Le designazioni dei componenti devono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Presidente può procedere comunque alle nomine sulla base delle designazioni ricevute. La Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadenza, sostituzioni e segreteria

I componenti decadono automaticamente dall’ufficio nei casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e di mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, i componenti sono sostituiti dal Presidente della Giunta con le medesime procedure previste per le nomine. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del profilo professionale VIII livello, nominato con decreto del Direttore generale del Dipartimento «Industria - Commercio - Artigianato».

Abrogazioni disposte

Sono abrogati gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8, nonché la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23.

Efficacia dell’atto

L’atto è stato espressamente abrogato dall’art. 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5; pertanto non è più applicabile.

Testo integrale

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